Consulenti ADR nell'attesa dell'illuminazione (quando le norme sono fatte per creare dubbi)
Date le condizioni dell'applicazione della norma poco chiare e fuorvianti, in particolari per quelle imprese che non hanno nelle loro attività prevalenti, la gestione delle merci pericolose ADR , mi chiedo cosa si aseptti a fare chiarezza.
Lo dico perchè fondamentalmente mi rendo conto, dopo 20 anni come consulente, che rispetto all'attività di controllo, adeguamento e formazione alla norma, cosa dovrei fare per esempio presso lo studio di un medico, di un veterinario o anche presso un falegname o un carrozziere.
La norma ADR prevede in linea generale che l’impresa coinvolta a vario titolo nel trasporto di merci pericolose su strada nomini il Consulente ADR.
Vi sono alcune esenzioni rispetto all’obbligo di nomina del Consulente ADR legate al trasporto di merci in quantità limitate per unità di trasporto (ADR 1.1.3.6) oppure al trasporto di merci imballate in quantità limitate (ADR 3.4) o anche al trasporto di merci imballate in quantità esenti (ADR 3.5).
Altra esenzione rispetto all’obbligo di nomina del Consulente ADR è quella cosiddetta per tipologia di attività.
Essa si rivolge a quelle imprese che svolgono l’attività di trasporto di merci pericolose in maniera non continuativa oppure in forma accessoria rispetto alla attività principale; in ambito nazionale, i trasporti in esenzione possono essere in colli, alla rinfusa oppure anche in cisterna (solo nel caso in cui si tratti di rifiuti o residui di lavorazione prodotti dalla impresa stessa).
Affinché l’esenzione sia operante devono inoltre valere le seguenti condizioni:
- Le merci trasportate devono essere scarsamente pericolose (categoria 3 - cfr. colonna 15 della Tabella A ADR);
- I trasporti effettuati in un anno devono essere al massimo 24, tenendo però conto che il limite massimo mensile è di 3 trasporti;
- Le quantità di merci pericolose trasportate complessive in un anno non devono superare le 180 tonnellate.
Per l’utilizzo di questa esenzione vi è la necessità dell’invio di una comunicazione all’UMC nella cui circoscrizione ha sede l’impresa.
Si osservi inoltre che i trasporti effettuati in regime di esenzione per quantità trasportate (ADR 1.1.3.6) non concorrono alla determinazione del numero massimo di viaggi annuali o mensili e alla quantità massima consentita per l’esenzione per tipologia di attività.
Inoltre, le imprese che effettuano operazioni di carico delle merci di cui alla lettera
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a), in colli od alla rinfusa, ovvero anche in cisterna qualora le materie caricate
siano residui di lavorazione e rifiuti prodotti dall'impresa stessa, anche dovrebbero essere esentate dalla nomina del consulente.
Ciò che è stato su indicato, fa riferimento a norme credo ancora in vigore:
- Circolare Ministero dei trasporti e della navigazione 14 novembre 2000, n. A26: Consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose. Decreto ministeriale 6 giugno 2000, n. 82T, e decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90T, attuativi, del decreto legislativo 4 febbraio 2000,
n. 40. Procedure di esame, campo di applicazione, esenzioni, incidenti.
(Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2000);
- DM 4 luglio 2000: Individuazione delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40.
(Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2000);
questo perchè anche essendo intervenuta la modifica relativa al d.lgs. 35/2010, all'art. 11 comma 4) relativo a:
- 4) Con provvedimento dell'amministrazione sono individuate le condizioni alle quali le imprese esercenti l'attività di cui al comma 2 possono essere esonerate dal campo di applicazione delle disposizioni del presente articolo, ai sensi e nei limiti di cui al capitolo 1.8, dell'ADR, del RID e dell'ADN.
Non essendo intervenute indicazioni, come riportato al comma 14):
- 14) Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 10, si applicano le disposizioni attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, quando non in contrasto con le disposizioni del presente decreto.
Attendiamo l'illuminazione (La foto di copertina può essere un segnale)