Controlli a distanza degli strumenti informatici: importanza dell'informativa in epoca di "smart working"​

Controlli a distanza degli strumenti informatici: importanza dell'informativa in epoca di "smart working"

In merito ai c.d. “controlli difensivi” effettuati dal datore di lavoro sugli strumenti informatici aziendali – fattispecie disciplinata dall’art. 4, L. 300/1970 – una recente sentenza della Corte di Cassazione, confermando la pronuncia resa nel precedente grado dalla Corte di Appello di Milano, ha affermato due principi:

 -         in linea di principio, devono considerarsi legittimi i c.d. “controlli difensivi” operati a distanza/posteriori sull’impiego di strumenti informatici aziendali, purché funzionalizzati all’accertamento di inadempimenti dell’obbligazione lavorativa (inclusi quelli correlati alla lesione dell’immagine/patrimonio immateriale del datore di lavoro);

 -         tuttavia, per potere utilizzare a fini disciplinari (e poi processuali) i dati tratti da tali “controlli difensivi”, è necessario che il datore di lavoro – ai sensi del comma 3 del citato art. 4, L. 300/1970 – abbia preventivamente fornito ai lavoratori un’adeguata informazione che contempli, tra l’altro, i possibili controlli effettuabili ed il loro eventuale utilizzo a fini disciplinari; in difetto, i dati sono inutilizzabili ai fini della prova dei fatti contestati.

 Assume, pertanto, significativa importanza, soprattutto in epoca di “smart working” (che, in una qualche maniera e pur con le necessarie modulazioni/flessibilità, diverrà una forma strutturale di prestazione dell’attività lavorativa), predisporre un’adeguata informativa anche ai predetti fini, al fine di evitare il rischio di scoprire fatti (anche gravi) di rilevanza disciplinare e non poi poterli contestare/sanzionare per mancanza di prove processualmente utilizzabili.

 Ciò non toglie che l’art. 4, L. 300/1970 (sebbene oggetto di recente novella nel 2015), a mio parere, necessiti di una profonda revisione, come, ad esempio nel campo della Pubblica Amministrazione, ha recentemente sottolineato il Ministro Brunetta.

Perché credo nessuno voglia sdoganare un modello di controllo in stile “Grande Fratello” di orwelliana memoria, ma è sicuro che non si possa continuare a garantire una “zona grigia” di pretesa riservatezza che, di fatto, consente la perpetuazione di usi impropri degli strumenti lavorativi in danno di colleghi e datore di lavoro.

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