“COPYRIGHT IS FOR LOOSER” SOSTENEVA UNA VOLTA BANKSY. MA POI FORSE HA CAMBIATO IDEA.
Recentemente Pest Control Office Ltd, la società incaricata in via esclusiva dell’amministrazione, gestione e tutela dei diritti dello street artist più famoso al mondo (anche verificando e, se del caso, riconoscendo la autenticità delle opere), ha infatti promosso un giudizio d’urgenza avanti il Tribunale di Milano (RG n. 52442/2018) contro 24 Ore Cultura S.r.l., la società che ha organizzato la mostra “The art of Banksy. A visual protest”, in corso presso il Mudec di Milano, lamentando l’uso non autorizzato del nome “Banksy” e di alcune opere.
La società ricorrente ha esposto di essere titolare di diverse registrazioni come marchi, anche per prodotti di merchandising, tra cui il marchio denominativo “Banksy” e i marchi figurativi raffiguranti la nota “Bambina con il palloncino rosso” e il “Lanciatore di fiori”, due delle opere più conosciute dell’artista, e ha lamentato che il titolo della mostra e il materiale promozionale (manifesti, ecc.) riproducessero i marchi con un rilievo preminente rispetto agli altri elementi, costituendo quindi una violazione dei diritti sui propri marchi registrati (oltre che ipotesi di concorrenza sleale).
Gli organizzatori della mostra si sono difesi sostenendo da un lato che l’attività dell’artista mostrerebbe una sorta di volontà abdicativa dei diritti d’autore sulle sue opere, in ragione del fatto che esse sono collocate in via permanente in luoghi pubblici (conformemente ai principi della street art) e, dall’altro, che nella mostra in questione sono esposti multipli realizzati e posti in commercio dallo stesso Banksy come normali opere figurative.
Con ordinanza del 15 gennaio 2019 il Tribunale di Milano, Sezione specializzata, ha ritenuto tuttavia lecito l’utilizzo da parte di 24 Ore Cultura del nome “Banksy” in quanto la mostra è dedicata a questo artista e “l’evidenziazione del nome dell’artista cui la mostra è dedicata è pratica del tutto normale nel settore e connaturata ad evidenziare lo stesso contenuto dell’esposizione e quindi ad orientare il pubblico rispetto all’oggetto della stessa”; per il Tribunale il fatto che la mostra sia dedicata ad un solo artista giustifica dunque anche l’evidenziazione del suo nome senza di per se stesso denotare l’esistenza di legami particolari con l’artista o suoi aventi causa, proprio in ragione del costante utilizzo di tali modalità comunicative in relazione a mostre personali dedicate ad uno specifico artista. Le stesse considerazioni valgono anche per la riproduzione su parte del materiale promozionale delle due immagini delle opere che compongono i marchi figurativi, riprodotte in funzione descrittiva, come elemento della comunicazione intesa ad evidenziare i contenuti dell’evento promosso.
Al contrario il Tribunale ha ritenuto invece che l’apposizione dei segni identici ai marchi sul materiale di merchandising della mostra risultasse eseguita in violazione dei diritti derivanti da tali registrazioni a Pest Control Office, “posto che l’apposizione di tale segno a prodotti del tutto generici e di comune consumo senza alcuna specifica attinenza all’ambito dell’esposizione rendono evidente che la sola apposizione del nome in questione ne caratterizza integralmente l’aspetto distintivo”, e ordinando quindi al museo di interrompere immediatamente la vendita delle merci che riproducessero il marchio di Banksy.
L’ordinanza costituisce anche una delle prime pronunce aventi ad oggetto la street art e, più in particolare, le peculiari problematiche di diritto d’autore relative a questa manifestazione artistica. Sul punto il Tribunale ha evidenziato come la street art risulterebbe “caratterizzata dalla realizzazione in luogo pubblico di un’opera che implicherebbe in sé per un verso la pubblica e libera esposizione della stessa in rinuncia delle prerogative proprie della tutela autoriale e sotto altro profilo la natura effimera dell’opera stessa, in un contesto ideologico di diretta contestazione del diritto d’autore e/o dei circuiti commerciali propri di tale settore”.
La tesi è discutibile. Del resto diversi street artististi hanno, negli ultimi tempi, adito i tribunali per tutelare i propri diritti contro utilizzazioni non autorizzate delle proprie opere. In Italia l’unico precedente noto è il caso che aveva coinvolto lo street artista Marco Mantovani, in arte KayOne, nei confronti di un altro artista, Nicola Leonetti, che aveva pubblicato e posto in vendita sul proprio blog alcune fotografie delle opere del primo senza attribuzione di paternità; in tal caso il Tribunale di Milano aveva riconosciuto i diritti dell’artista, ma le opere contraffatte erano tele/quadri, non propriamente opere su strada. In America invece sono molte le cause / contestazioni che hanno avuto ad oggetto opere di street art; così ad esempio, nel caso della vertenza promossa dalla crew MSK (formata da Jason “Revok” Williams, Victor “Reyes” Chapa e Jeoffrey “Steel”) nei confronti di Cavalli, citata in giudizio per aver riprodotto parti di un loro murale nei capi della collezione Cavalli Graffiti Girls primavera/estate 2014.
La tesi sembra peraltro smentita in fatto anche da Banksy, pronto a “difendere” le sue opere, anche se per il momento solo in quanto registrate come marchi, poiché il far valere i diritti d’autore avrebbe implicato la divulgazione del vero nome dell’artista, mettendo così irrimediabilmente fine all’alone di mistero che lo circonda.
Il presente contributo costituisce un estratto del gruppo su Linkedin “TIP TAP – Thoughts in Intellectual Property and Art Protection” del Dipartimento di diritto della proprietà intellettuale di Negri-Clementi Studio Legale Associato.
Direttore Divisione Inox presso BICOMET SPA
5 anniPerò Bansky nel titolo non si può leggere... Allora vale anche Michelangelo Buonarotti.
Art & Pub Tech Entrepreneur | Founder: ACAI Your AI Magazine | AI Blockchain AI - NFT & Web3 since 2016! | Best Seller Book Author | Collector | Speaker
5 anniCongratulazioni Gilberto, una lettura sempre di assoluto interesse.. Banksy non ha mai riconosciuto, in particolare a Londra, opere che riportano la sua firma, per ovvi motivi legali... interessante il limite ora, tra un marchio registrato “Banksy”, ed i graffiti da lui magari promossi nel social... Quindi non riconoscendoli, paradossalmente dovrebbe/potrebbe fare una denuncia contro ignoti? Sarebbe un ingegnoso caso ti tutela preventiva :))