Corruzione internazionale ex 231
Società che tratta con l’estero e società estera che opera in Italia, nessun escluso.
La questione delle conseguenze per l'ente italiano di condotte di corruzione internazionale – vale a dire dell'attività corruttiva svolta nei confronti di pubblici ufficiali stranieri da persone fisiche che operino nell'interesse dell'ente italiano medesimo - pone diverse questioni problematiche che iniziano solo oggi ad affiorare nella pratica e che rappresentano perciò l'opportunità di necessari approfondimenti, sia per le conseguenze che le conclusioni interpretative assumono a livello di relazioni internazionali tra Stati (specie in ordine all'esposizione dello Stato italiano ad eventuale responsabilità per inadempimento ad obblighi assunti in via convenzionale), sia per chiarire cosa in effetti rischi l'ente italiano, operativo a livello internazionale, nel caso in cui un soggetto in posizione qualificata al suo interno corrompa un pubblico ufficiale straniero nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo.
La citata disposizione chiarisce, quindi, che la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, essenziale per l'integrazione dei reati di peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione, debba essere riconosciuta anche a determinati soggetti che vengono ritenuti dotati di analoghi poteri (rispetto a quelli riconosciuti dall'ordinamento interno) da parte di ordinamenti diversi da quelli dello Stato italiano.