Deroghe alla disciplina societaria previste per le start-up innovative S.r.l. per tutte le PMI

Deroghe alla disciplina societaria previste per le start-up innovative S.r.l. per tutte le PMI

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L’articolo 26, commi 2, 5 e 6 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 ha introdotto ormai quasi cinque anni fa un particolare regime di deroga alla disciplina codicistica in materia societaria per le start-up innovative costituite in forma di S.r.l., consentendo a queste ultime di:

  1. creare “categorie di quote” fornite di diritti diversi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, commi 2 e 3 c.c.;
  2. offrire al pubblico le proprie quote nella forma di prodotti finanziari, anche attraverso i portali di crowdfunding, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, comma 1 c.c.;
  3. disapplicare il divieto di operazioni sulle proprie quote stabilito dall’articolo 2474 c.c. (in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali).

A tale riguardo, l’articolo 57 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 ha previsto che tali deroghe a favore delle start-up innovative costituite in forma di S.r.l. siano estese a tutte le Piccole e Medie Imprese (PMI) costituite in tale forma societaria.

È stato dunque ampliato notevolmente il novero delle società a responsabilità limitata in grado di fruire di tali deroghe alla disciplina codicistica generale.

Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50

Bisognerebbe però far notare che la legge non definisce le PMI rimandando dunque alla definizione della Raccomandazione della Commissione, che è amplissima. In questo modo, derogando all'art. 2468, comma 1, cc per il 99% delle Srl esistenti rende eccezione la regola derogata, snaturando il tipo Srl. La deroga andrebbe funzionalizzata esclusivamente al crowdfunding (a mio sommesso parere).

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