Dilazionare il pagamento dei crediti prelatizi oltre un anno dall'omologazione
La Corte Suprema di Cassazione ha emesso una sentenza riguardante il ricorso proposto da un sovraindebitato contro la banca e l'Agenzia delle Entrate, relative a un piano di ristrutturazione del debito in un contesto di sovraindebitamento. Il piano era stato inizialmente proposto dal sovraindebitato in seguito a un mutuo fondiario con la banca, durante una procedura esecutiva immobiliare sulla sua unica abitazione.
Il giudice aveva omologato il piano, considerandolo più conveniente rispetto alla prosecuzione della procedura esecutiva. Tuttavia, la banca, come cessionaria del credito, aveva espresso un parere contrario, portando a un reclamo contro il decreto di omologazione. Il reclamo si basava sulla violazione dell'art. 8 comma 4 della legge n. 3/2012 e sull'infattibilità pratica del piano.
Il Tribunale di Nola aveva inizialmente accolto il reclamo, dichiarando inammissibile il piano per il dissenso del creditore prelatizio, in contrapposizione all'orientamento della Corte Suprema di Cassazione, che stabilisce la possibilità di dilazionare il pagamento dei crediti prelatizi oltre un anno dall'omologazione, garantendo ai creditori la possibilità di esprimersi sulla proposta.
La Corte Suprema ha ribadito l'importanza di garantire una soddisfazione parziale dei debiti nel rispetto della par condicio creditorum e di offrire al debitore una "seconda chance", conformemente al principio di origine comunitaria. La Corte ha accolto il ricorso, e ha rinviato la causa al Tribunale di Nola per un nuovo esame, anche per quanto riguarda le spese di giudizio.