Sovraindebitamento. Piano del consumatore con pagamento integrale del creditore privilegiato ed il 20% dei creditori chirografari. Omologa.

Sovraindebitamento. Piano del consumatore con pagamento integrale del creditore privilegiato ed il 20% dei creditori chirografari. Omologa.

Con provvedimento emesso nei giorni scorsi, il Tribunale di Napoli ha omologato il piano del consumatore che ha previsto il pagamento integrale del creditore privilegiato (Equitalia) ed il soddisfo dei creditori chirografari nella misura del 20%.

Il pagamento è stato previsto in numero 89 rate mensili (7 anni e 4 mesi) e la decorrenza delle rate è stata fissata dal nono mese dall'omologa del piano, stante il previo pagamento in prededuzione dell'onorario dell'OCC.

Uno dei creditori, una banca, si era costituito in udienza chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del requisito della meritevolezza, sostenendo che il soggetto sovraindebitato si fosse colposamente esposto in modo ingente verso una serie di istituti di credito.

Analizzando nel dettaglio la fattispecie, il Tribunale ha però ritenuto la parte istante "del tutto meritevole per non aver assunto i propri debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere ovvero senza aver determinato colposamente il sovraindebitamenteo in considerazione della natura dei debiti contratto, della sua situazione personale evolutasi nel tempo e della posizione di contraente debole nei confronti degli istituti di credito (il che assorbe anche la contestazione avanzata dalla [banca])".

Il Tribunale ha così ritenuto la proposta in linea con la ratio della normativa sul sovraindebitamento, anche con riferimento ai tempi di sua esecuzione che sono compatibili con la età della parte proponente il piano, la sua condizione di dipendente a tempo indeterminato, la sua situazione familiare complessa (come da cronistoria in atti relativa alle vicende familiari) e la volontà di estinguere, sia pure nelle percentuali indicate, ogni posizione debitoria anche quindi quella relativa a creditori c.d. minori rispetto ai principali che sono gli istituti di credito indicati in atti.

Il Tribunale ha, infine, ritenuto compatibile con la fattibilità del piano la previsione del pagamento in prededuzione della somma prevista in favore del professionista incaricato, vista la natura pattizia della previsione, nonchè l'operato degli stessi, strumentale alla omologazione del piano del consumatore.

[Tribunale di Napoli - sez. volontaria giurisdizione - provvedimento n. 69/2018 del 11.01.2018]

Avv. Michela Schirò - schiro@studiolegalemcm.it - telef. 02 66985777

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Giovanni Matteucci

European Funding Consultant presso Myself

6 anni

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