Disapplicazione adeguamento speranza di vita per lavoratori addetti in attività gravose o usuranti (art. 1, cc. 147 e 148 della L. 205/17)

Dal pomeriggio di ieri, giovedì 20 dicembre 2018, è in linea la procedura telematica per l'invio delle domande di pensione da parte dei lavoratori addetti in attività gravose o usuranti che, per il 2019, non avranno l'applicazione ai requisiti di accesso alla pensione dell'incremento della speranza di vita fissato nella misura di ulteriori 5 mesi (art. 1, cc. 147 e 148 della L. 205/17).

E' stato stabilito che l'adeguamento alla speranza di vita, previsto a partire dal 1° gennaio 2019, non trovi applicazione, ai fini della pensione di vecchiaia ordinaria e ai fini della pensione anticipata ordinaria, nei confronti di alcune tipologie di lavoratori:

  1. i dipendenti che svolgono da almeno 7 anni, nei 10 precedenti il pensionamento, una delle professioni cosiddette "gravose" e che hanno almeno 30 anni di anzianità contributiva;
  2. gli addetti ad attività "usuranti", di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art.1, Dlgs 67/2011, che soddisfano le condizioni previste da tale norma e che hanno almeno 30 anni di anzianità contributiva.

Sono esclusi, invece, da tale beneficio coloro che, al momento del pensionamento, godono dell'APE sociale e quelli che accederanno alla pensione anticipata "precoci".

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