E SE LA SOLUZIONE FOSSERO I FINANZIAMENTI DESTINATI?
Inquadramento normativo
L’art. 2447-decies del Codice Civile disciplina i finanziamenti destinati a uno specifico affare, fornendo un quadro normativo chiaro per la segregazione patrimoniale dei proventi correlati all'operazione finanziata. Questa normativa, introdotta dalla riforma del diritto societario (D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), rappresenta uno strumento strategico per le società per azioni (S.p.A.) al fine di ottenere capitali esterni, tutelando al contempo sia il finanziatore che l’equilibrio patrimoniale della società stessa.
Elementi essenziali del contratto di finanziamento
Il contratto di finanziamento destinato deve includere dettagli fondamentali per garantire trasparenza e tutela delle parti coinvolte. Secondo l’art. 2447-decies, tali elementi comprendono:
Tutela del finanziatore
L'introduzione di un termine massimo per il rimborso del finanziamento espone il finanziatore a un rischio calcolato. In caso di mancato rimborso, la perdita diventa definitiva per il finanziatore, mentre per la società si configura una sopravvenienza attiva. Durante la vigenza del finanziamento, i creditori sociali possono esercitare solo azioni conservative sui beni strumentali destinati all'operazione, a tutela dei propri diritti.
Come evidenziato dalla relazione ministeriale, le garanzie offerte dalla società devono riferirsi principalmente alla corretta realizzazione dell'operazione, non al rimborso integrale del finanziamento. Questo strumento non prevede la costituzione di una "newco" o una partecipazione al capitale di rischio, bensì mira alla creazione di un debito ben strutturato e protetto.
Separazione patrimoniale e contabilità
La segregazione patrimoniale nei finanziamenti destinati riguarda esclusivamente i proventi futuri generati dall'affare specifico. Questo è un elemento chiave che distingue i finanziamenti destinati dalla costituzione di patrimoni destinati (art. 2447-bis c.c.), i quali includono anche beni e rapporti giuridici preesistenti.
L'art. 2427 c.c., comma 21, richiede che le informazioni sui finanziamenti destinati siano incluse nella nota integrativa del bilancio societario, con dettagli su:
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Per evitare confusione con gli altri proventi dell’impresa, è necessaria una contabilità separata, come previsto dal comma 8 dell’art. 2447-decies. Inoltre, il contratto di finanziamento deve essere iscritto nel registro delle imprese, conferendo pubblicità legale e proteggendo i diritti dei creditori sociali.
Affare specifico e rischi operativi
Il termine "affare specifico" non ha una definizione univoca nel Codice Civile, ma si riferisce a operazioni ben delineate che generano ricavi autonomi. Questa caratteristica rende i finanziamenti destinati simili al project financing, sebbene con alcune differenze operative rilevanti:
La segregazione patrimoniale opera sui proventi dell'affare durante la fase di incasso e giacenza, proteggendoli dagli attacchi dei creditori sociali. Tuttavia, in caso di procedura concorsuale, il vincolo sui proventi decade se il curatore fallimentare decide di non proseguire l'operazione.
Prosecuzione o cessazione dell’affare
L’art. 2447-decies, comma 6, consente la prosecuzione dell’affare specifico anche in caso di insolvenza della società, a condizione che sia valutato utile per la procedura concorsuale. In tale scenario:
Vantaggi per i finanziatori
I finanziamenti destinati offrono vantaggi significativi ai soggetti finanziatori:
I finanziamenti destinati rappresentano, quindi, uno strumento flessibile e innovativo per finanziare operazioni specifiche, consentendo alle imprese di accedere a nuove risorse finanziarie senza ricorrere a un aumento di capitale e/o ad un indebitamento bancario. La separazione dei proventi garantisce sicurezza al finanziatore, preservando al contempo la capacità operativa della società.
Co-fondatore e Presidente presso Private Rental Srl -CO-Founder AEQUA FINANCE - Amministratore Rome Assinvest - BDM at Aequa Capital -
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