E SE LA SOLUZIONE FOSSERO I FINANZIAMENTI DESTINATI?

E SE LA SOLUZIONE FOSSERO I FINANZIAMENTI DESTINATI?

Inquadramento normativo

L’art. 2447-decies del Codice Civile disciplina i finanziamenti destinati a uno specifico affare, fornendo un quadro normativo chiaro per la segregazione patrimoniale dei proventi correlati all'operazione finanziata. Questa normativa, introdotta dalla riforma del diritto societario (D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), rappresenta uno strumento strategico per le società per azioni (S.p.A.) al fine di ottenere capitali esterni, tutelando al contempo sia il finanziatore che l’equilibrio patrimoniale della società stessa.

Elementi essenziali del contratto di finanziamento

Il contratto di finanziamento destinato deve includere dettagli fondamentali per garantire trasparenza e tutela delle parti coinvolte. Secondo l’art. 2447-decies, tali elementi comprendono:

  1. Descrizione dell'operazione: Oggetto specifico, modalità, tempi di realizzazione, costi previsti e ricavi attesi.
  2. Piano finanziario dell’operazione: Indicazione della parte coperta dal finanziamento rispetto a quella a carico della società.
  3. Beni strumentali necessari: Descrizione di beni e risorse richiesti per la realizzazione dell’operazione.
  4. Garanzie per l’esecuzione del contratto: Obblighi legati alla realizzazione dell’operazione in modo corretto e tempestivo.
  5. Controlli sull'esecuzione: Facoltà del finanziatore o di un soggetto delegato di verificare l’andamento dell’operazione.
  6. Proventi destinati al rimborso: Modalità di determinazione dei ricavi destinati al rimborso del finanziamento.
  7. Garanzie per il rimborso: Eventuali misure a tutela del rimborso parziale del finanziamento.
  8. Tempo massimo di rimborso: Decorso il quale nulla sarà più dovuto al finanziatore.

Tutela del finanziatore

L'introduzione di un termine massimo per il rimborso del finanziamento espone il finanziatore a un rischio calcolato. In caso di mancato rimborso, la perdita diventa definitiva per il finanziatore, mentre per la società si configura una sopravvenienza attiva. Durante la vigenza del finanziamento, i creditori sociali possono esercitare solo azioni conservative sui beni strumentali destinati all'operazione, a tutela dei propri diritti.

Come evidenziato dalla relazione ministeriale, le garanzie offerte dalla società devono riferirsi principalmente alla corretta realizzazione dell'operazione, non al rimborso integrale del finanziamento. Questo strumento non prevede la costituzione di una "newco" o una partecipazione al capitale di rischio, bensì mira alla creazione di un debito ben strutturato e protetto.

Separazione patrimoniale e contabilità

La segregazione patrimoniale nei finanziamenti destinati riguarda esclusivamente i proventi futuri generati dall'affare specifico. Questo è un elemento chiave che distingue i finanziamenti destinati dalla costituzione di patrimoni destinati (art. 2447-bis c.c.), i quali includono anche beni e rapporti giuridici preesistenti.

L'art. 2427 c.c., comma 21, richiede che le informazioni sui finanziamenti destinati siano incluse nella nota integrativa del bilancio societario, con dettagli su:

  • Destinazione dei proventi;
  • Vincoli sui beni coinvolti.

Per evitare confusione con gli altri proventi dell’impresa, è necessaria una contabilità separata, come previsto dal comma 8 dell’art. 2447-decies. Inoltre, il contratto di finanziamento deve essere iscritto nel registro delle imprese, conferendo pubblicità legale e proteggendo i diritti dei creditori sociali.

Affare specifico e rischi operativi

Il termine "affare specifico" non ha una definizione univoca nel Codice Civile, ma si riferisce a operazioni ben delineate che generano ricavi autonomi. Questa caratteristica rende i finanziamenti destinati simili al project financing, sebbene con alcune differenze operative rilevanti:

  • Nel project financing, il finanziamento è gestito tramite una società veicolo (Special Purpose Vehicle, SPV).
  • Nei finanziamenti destinati, i proventi restano nella società finanziata e vengono segregati per il rimborso.

La segregazione patrimoniale opera sui proventi dell'affare durante la fase di incasso e giacenza, proteggendoli dagli attacchi dei creditori sociali. Tuttavia, in caso di procedura concorsuale, il vincolo sui proventi decade se il curatore fallimentare decide di non proseguire l'operazione.

Prosecuzione o cessazione dell’affare

L’art. 2447-decies, comma 6, consente la prosecuzione dell’affare specifico anche in caso di insolvenza della società, a condizione che sia valutato utile per la procedura concorsuale. In tale scenario:

  • I creditori sociali possono rivalersi sui beni strumentali solo dopo la cessazione dell’operazione.
  • In caso di prosecuzione, il curatore deve mantenere una contabilità separata per i proventi.

Vantaggi per i finanziatori

I finanziamenti destinati offrono vantaggi significativi ai soggetti finanziatori:

  1. Limitazione del rischio di credito, grazie alla separazione patrimoniale dei proventi.
  2. Esclusione dei creditori sociali dalla possibilità di aggredire i proventi destinati.
  3. Possibilità di insinuarsi al passivo in caso di mancata realizzazione dell'affare.

I finanziamenti destinati rappresentano, quindi, uno strumento flessibile e innovativo per finanziare operazioni specifiche, consentendo alle imprese di accedere a nuove risorse finanziarie senza ricorrere a un aumento di capitale e/o ad un indebitamento bancario. La separazione dei proventi garantisce sicurezza al finanziatore, preservando al contempo la capacità operativa della società.

Vincenzo Di Biase

Co-fondatore e Presidente presso Private Rental Srl -CO-Founder AEQUA FINANCE - Amministratore Rome Assinvest - BDM at Aequa Capital -

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