Transizione 5.0: al via registro dei moduli fotovoltaici istituito da ENEA
Tra i numerosi documenti che il richiedente deve caricare, il documento 11. è relativo alla "Factory Inspection Attestation".
Ai fini dell'identificazione dell'origine del prodotto, a dimostrazione che le lavorazioni relative alla produzione dei pannelli siano state eseguite all'interno dei Paesi degli Stati membri dell’Unione Europea, viene richiesto che il documento attesti almeno le seguenti lavorazioni: stringata celle, assemblaggio/laminazione e test elettrici, senza nessuna distinzione per le tipologie a), b) e c).
Rilevo sia una grave lacuna la mancata richiesta che il Factory Inspection attesti, nel caso delle lettere b) e c), che anche la produzione delle celle sia stata eseguita all'interno dei Paesi degli Stati membri dell’Unione Europea.
In accordo con gli impegni sottoscritti da 116 Paesi alla COP 28 e con gli impegni presi nell’ambito del G7 sotto la presidenza italiana, entro il 2030 bisognerà triplicare la capacità di generazione di energia rinnovabile, che si traduce in 11,2 TW di capacità globale. Secondo il rapporto World Energy Transitions Outlook di IRENA, circa 8,5 TW dovrebbero provenire dal solare fotovoltaico e da eolico off-shore.
In tale contesto è confermato il ruolo strategico nella transizione energetica del solare fotovoltaico, che in Italia è la fonte rinnovabile con la crescita più rapida.
Al fine di assicurare al nostro Paese la competitività del sistema produttivo e la resilienza delle filiere strategiche nel settore del fotovoltaico, risulta rilevante selezionare e favorire l’adozione della migliore tecnologia, che sia al tempo stesso efficiente e sostenibile, rispettosa dell’ambiente e della società.
L’obiettivo che si pone il Registro Fotovoltaico, istituito da una norma contenuta nel Decreto Energia, decreto-legge n.181 del 2023, predisposta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, intende di fatto agevolare lo sviluppo di una filiera nazionale ed europea del fotovoltaico, cercando di indirizzare gli investimenti delle imprese sulle tecnologie più performanti.
L’articolo 12 del decreto-legge n.181 del 2023[1], come modificato dall’art. 1 comma 6 del D.L. n. 113/2024, attribuisce all’ENEA il compito di istituire il registro dei moduli fotovoltaici, sulla base di requisiti di carattere territoriale e qualitativo. In particolare, il registro è organizzato in tre categorie differenti nella quali si individuano per i moduli fotovoltaici dei criteri “minimi”: 1) i moduli devono essere prodotti in stati membri dell’UE con certe caratteristiche prestazionali; 2) entrambi, moduli e celle, devono essere prodotti negli stati membri; 3) eventualmente con celle solari innovative ed efficienti (celle ad eterogiunzione di silicio bifacciali) o con le tecnologie FV che si stanno affacciando ora nei processi produttivi (celle tandem ad alta efficienza).
Il Registro è stato realizzato da ENEA, per la riconosciuta competenza e pluriennale esperienza nel settore del fotovoltaico, e rappresenterà uno “strumento” al servizio del Piano di Transizione 5.0, che sostiene la trasformazione digitale ed energetica delle imprese mediante agevolazioni concesse per l’acquisto di beni strumentali relativi a tecnologie riconducili alle fonti rinnovabili, tra cui anche i moduli fotovoltaici.
ENEA, di comune accordo con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha elaborato le Linee Guida per l’istituzione del Registro dei Moduli fotovoltaici e sviluppato la piattaforma per la tenuta del Registro Fotovoltaico, che sarà accessibile e operativa a partire dal prossimo 13 novembre 2024.
Accesso al Registro Moduli Fotovoltaici
L’ applicazione permette ai produttori di moduli fotovoltaici di registrare i propri prodotti in riferimento all’art.12 del decreto-legge n.181 del 2023.
Come funziona
L’applicazione web per la registrazione si articola in tre sezioni principali:
- Dichiarazione sostitutiva: fornire i dettagli dell’impresa e del rappresentante legale, oltre alle caratteristiche tecniche dei moduli fotovoltaici da registrare.
- Allegato Tecnico: inserire i dati dettagliati relativi ai moduli, comprese le specifiche tecniche, la potenza nominale e l’efficienza.
- Allegati da Produrre: caricare una serie di documenti necessari per completare la registrazione, tra cui la visura camerale, le certificazioni di efficienza e la ricevuta di pagamento tramite PagoPA.
Come accedere per registrarsi
Per iniziare la registrazione, cliccate sul link sottostante
Informazioni sui pagamenti
L’iscrizione al Registro è soggetta al pagamento di una quota tramite il sistema PagoPA:
- Prima iscrizione: € 1.000,00 per ciascuna categoria di moduli fotovoltaici.
- Iscrizioni successive: € 300,00 per moduli nella stessa categoria
Nello specifico per ogni richiesta di iscrizione di un modulo FV ad una categoria per la quale lo stesso richiedente ha già inoltrato l’iscrizione di un primo prodotto, il costo è di € 300,00. Per ogni richiesta di iscrizione successiva alla prima, ma avanzata per una categoria per la quale il richiedente non abbia ancora iscritto alcun modulo, il costo è di € 1.000,00.
Maggiori dettagli sulle categorie e i costi sono disponibili all’interno nella documentazione allegata.
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Assistenza
Per qualsiasi domanda o problema tecnico, potete contattare il servizio di supporto all’indirizzo registrofotovoltaico@enea.it.
Documentazione
Quali le informazioni richieste per la registrazione dei moduli
Innanzi tutto l'impresa, dopo essersi registrata, dovrà compilare una scheda necessaria a generare una dichiarazione sostitutiva di certificazione:
Una volta generato il PDF della dichiarazione lo stesso dovra essere scaricato, firmato digitalmente e ricaricato insiema ad una serie di altri documenti.
Il secondo passaggio è la compilazione dell'Allegato Tecnico relativo al modulo oggetto di registrazione.
Le informazioni richieste: Marca Modello Seriali Tipologia (monofacciale o bifacciale), Tecnologia delle celle (tipo di cella utilizzata (es. PERC, TOPcon, N-type HJT, half cut, Back Contact, etc), Dimensioni modulo, Potenza nominale, Efficienza del modulo, Stabilimento di produzione dei moduli (Nome Stabilimento, Paese, Indirizzo, Processi produttivi), Numero di celle, Area della cella, Efficienza della cella, Stabilimento di produzione delle celle (Nome Stabilimento, Paese, Indirizzo, Processi produttivi)
Per il completamento della procedura devono poi essere caricati 16 documenti:
Osservo che, in relazione alla richiesta del documento 11. relativo alla "Factory Inspection Attestation", ai fini dell'identificazione dell'origine del prodotto, a dimostrazione che siano state eseguite all'interno dei Paesi degli Stati membri dell’Unione Europea, viene richiesto che il documento attesti almeno le seguenti lavorazioni: stringata celle, assemblaggio / laminazione e test elettrici, senza nessuna distinzione per le tipologie a), b) e c).
Rilevo grave lacuna la mancata richiesta che il documento attesti, nel caso delle lettere b) e c) che anche la produzione delle celle sia stata eseguita all'interno dei Paesi degli Stati membri dell’Unione Europea.
Note
[1] Decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 - Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
Amministratore Efficienta | Manager BU Transizione Energetica al Polo Tecnologico Alto Adriatico | Esperto Gestione Energia EGE
3 mesiConfermo, la lacuna rilevata è essenziale, da cui, probabilmente, non casuale. A questo punto come si corroborerà il moltiplicatore applicare il credito di imposta per classi b e c?