Transizione 5.0: ecco gli emendamenti concordati con la Commissione Europea che verranno inseriti in legge di bilancio
A parte le aliquote, che non verranno ritoccate, variazioni molto positive su più fronti: si al cumulo e non solo con la ZES, via la soglia dei 2,5 milioni di euro, nuove premialità per il fotovoltaico e semplificazioni per i beni obsoleti
La modifica al comma 2 introduce la possibilità che il credito d'imposta sia riconosciuto, oltre che alle imprese, anche alle Energy Service Company (ESCo) certificate da organismi accreditati, purché i progetti di innovazione siano realizzati presso aziende clienti.
La modifica al comma 5, lettera a), amplia la base di calcolo del credito d'imposta includendo anche i moduli indicati alla lettera a) oltre a quelli delle lettere b) e c). Inoltre, aggiorna le percentuali applicabili: gli investimenti saranno calcolati rispettivamente al 130% (per la lettera a), 140% (per la lettera b) e 150% (per la lettera c) del loro costo.
La modifica al comma 7 ridefinisce le percentuali del credito d'imposta: viene riconosciuto al 35% del costo per investimenti fino a 10 milioni di euro e al 5% per la quota eccedente i 10 milioni di euro, con un limite massimo di costi ammissibili di 50 milioni di euro per anno per ciascuna impresa beneficiaria.
La modifica al comma 8, lettera a), elimina la percentuale del 20% e stabilisce che le aliquote del credito d'imposta siano fissate esclusivamente al 40% e al 10%, a seconda dei criteri applicabili.
La modifica al comma 8, lettera b), elimina la percentuale del 25% e stabilisce che le aliquote del credito d'imposta siano fissate esclusivamente al 45% e al 15%, in base ai criteri applicabili.
La modifica al comma 9 introduce una nuova disposizione secondo cui, per le società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito può essere valutato rispetto ai consumi energetici sia della struttura o del processo produttivo del noleggiante, sia, in alternativa, di quelli del locatario.
La lettera g. introduce i nuovi commi 9-bis e 9-ter, con le seguenti disposizioni:
- 9-bis: Per calcolare la riduzione dei consumi energetici, gli investimenti in beni elencati nell’Allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che migliorano l’efficienza energetica, possono contribuire al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva o dei processi interessati. Questa contribuzione è fissata al 3% (per la struttura) o al 5% (per i processi), se i beni sostituiti sono tecnologicamente analoghi e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi al momento della richiesta. È comunque possibile dimostrare un risparmio energetico superiore.
- 9-ter: La riduzione dei consumi energetici si considera conseguita per i progetti realizzati tramite una Energy Service Company (ESCo) in presenza di un Energy Performance Contract (EPC), che preveda:
La modifica al comma 18 introduce le seguenti variazioni e aggiunte:
- Soppressione di un riferimento specifico: Al primo periodo, viene eliminato il riferimento alla non cumulabilità con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica (Zona Economica Speciale) di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124.
- Modifica di riferimento normativo: Al secondo periodo, il riferimento "di cui al periodo precedente" viene sostituito con "di cui al comma 13, ultimo periodo".
- Cumulabilità esplicitata: Aggiunto un nuovo periodo che specifica che il credito d’imposta è cumulabile, salvo le disposizioni già previste, con: Il credito per investimenti nella ZES unica (Mezzogiorno), di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124. Il credito per investimenti nella Zona Logistica Semplificata (ZLS), di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60.
- Revisione dell’ultimo periodo: Ora afferma che il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni europee, purché il sostegno non copra le stesse quote di costo dei singoli investimenti del progetto, nel rispetto dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241. Viene ribadito che il beneficio complessivo non può superare il costo sostenuto.
Queste modifiche mirano a chiarire le regole di cumulabilità, ampliare le possibilità di utilizzo del credito d’imposta in sinergia con altri incentivi e garantire il rispetto delle norme europee.
La disposizione del comma 2 stabilisce che le modifiche e integrazioni introdotte al comma 1 si applicano retroattivamente a tutti gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024. Inoltre, esse aggiornano e integrano le previsioni già contenute nel decreto ministeriale adottato in attuazione dell’articolo 38, comma 17, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
La disposizione del comma 3 stabilisce che la possibilità di usufruire del credito d'imposta con le nuove aliquote previste al comma 1, lettere d) ed e), per i progetti di investimento prenotati tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della presente legge, è subordinata a:
1. Invio di una comunicazione al GSE (Gestore dei Servizi Energetici): Le imprese devono inviare una comunicazione al GSE per verificare l'ammissibilità.
2. Disponibilità delle risorse programmate: La fruizione è vincolata alla disponibilità delle risorse finanziarie programmate, nei limiti previsti dall'articolo 38, comma 21, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
Questa disposizione garantisce che l'accesso alle nuove aliquote sia regolato in base alle risorse effettivamente disponibili.
Questo il testo dell'emendamento
Conseguentemente, dopo l’articolo 72, inserire il seguente: «Art. 72-quater (Modifiche al credito d’imposta Transizione 5.0)
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1. All’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a. al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “Il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle Energy Service Company certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente”;
b. al comma 5, lettera a), le parole “Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle citate lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo” sono sostituite dalle seguenti: “Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle citate lettere a), b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 130 per cento, 140 per cento e 150 per cento del loro costo”;
c. al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria”.
d. al comma 8, lettera a), le parole “al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento” sono sostituite dalle seguenti “al 40 per cento e 10 per cento”;
e. al comma 8, lettera b), le parole “al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento” sono sostituite dalle seguenti “al 45 per cento e 15 per cento”;
f. al comma 9, dopo ultimo periodo, sono aggiunte le seguenti parole “Per le società di locazione operativa il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario”;
g. dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
“9-bis. Ai fini del calcolo della riduzione dei consumi di cui al comma 9, gli investimenti in beni di cui all’Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, caratterizzati da un miglioramento dell’efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, contribuiscono al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi interessati dall’investimento, rispettivamente in misura pari al 3 per cento e al 5 per cento. Resta ferma la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore alle misure di cui al periodo precedente.
9-ter. La riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l’impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento”;
h. al comma 18 sono apportate le seguenti modifiche:
- al primo periodo le parole “nonché con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162” sono soppresse;
- al secondo periodo le parole “di cui al periodo precedente” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 13, ultimo periodo”;
- dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “Il credito d’imposta è cumulabile, ferme restando le disposizioni di cui al periodo precedente, con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica – Mezzogiorno) di cui agli articoli 16 e 16-bis, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS) di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.”
- l’ultimo periodo è sostituito dal seguente “Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione”. Dall’applicazione del presente comma non può in ogni caso discendere il riconoscimento di un beneficio superiore al costo sostenuto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 integrano e modificano le corrispondenti previsioni dettate dal decreto ministeriale emanato in attuazione dell’articolo 38 comma 17 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 e si applicano a tutti gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024.
3. La possibilità di fruizione del credito d’imposta con le nuove aliquote di cui al comma 1, lettere d) eD e) in relazione ai progetti di investimento ammessi a prenotazione dal 1 gennaio 2024 sino alla data di entrata in vigore della presente legge, è subordinata all’invio di apposita comunicazione del GSE sulla base della disponibilità delle risorse programmate ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 38 comma 21 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
Ingegnere libero professionista - EGE certificato - Consulente per l'innovazione aziendale
2 mesiGrazie Marco Belardi per il prezioso contributo. Se passa il 9-bis, nel caso di investimenti sostitutivi in beni strumentali con oltre 9 anni (circa) e che insistono su due o più processi, si può assegnare il 3% all'intero sito produttivo. Ovviamente per tali beni c'è da giustificare un progresso tecnologico dovuto a norme o prassi. Questa è una novità molto interessante che consente valutazioni fino a ieri impossibili anche da immaginare...almeno per un povero "tecnico".... Infatti i presupposti tecnici da cui nasce la proposta, sono validi solo se applicati al singolo processo/macchinario. Nulla hanno a che vedere con l'intero sito! Tuttavia, come ho già imparato a fare, quando la faccenda assume contorni "politici" e poco o nulla "tecnici".......registro ed obbedisco! Saluti
technical manager
2 mesiCredo un errore estendere le aliquote riservate a progetti < 2.5 ME anche ai progetti maggiori quando il maggior numero dei progetti per le PMI sono come sappiamo ricadono sotto i 2.5ME, si rischia di esaurire il credito a beneficio dei grossi gruppi. Vero che finora non ha ottenuto l'effetto sperato ma vero anche che il governo e' uscito in Agosto (8-9 mesi di ritardo) con peraltro ultime utili Faq il 2/11, difatto sono un paio di mesi che in piena recessione (cfr. UCIMU) stiamo stimolando il mercato.