Estinzione anticipata finanziamento. Quali costi rimborsare? Così si esprime la Corte di Giustizia Europea

Estinzione anticipata finanziamento. Quali costi rimborsare? Così si esprime la Corte di Giustizia Europea

La Corte di Giustizia Europea, esprimendosi su un ricorso di un cittadino polacco, ha stabilito un’importante novità in tema di rimborsi in caso di estinzioni anticipate (pronuncia dell'11/09/2019).

Infatti ha sostanzialmente parificato quelli che sono tradizionalmente conosciuti come costi upfront e costi recurring: i primi sono quelli sostenuti una tantum, solitamente al momento della sottoscrizione del contratto. I secondi invece sono quelli ricorrenti che perdurano durante tutto il rapporto giuridico tra le parti.

In Italia è previsto che solamente i costi recurring vengano, in parte rimborsati, in caso di estinzione anticipata del contratto (casistica particolarmente importante nei casi di cessione del quinto dello stipendio o della pensione, i quali spesso vengono chiusi in anticipo perché il cliente intende rifinanziarsi sul mercato). Non così al contrario quanto ha pronunciato la CGE in quanto:

“il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato, compresi tutti i costi a carico dello stesso”

E’ importante pertanto che venga uniformata la normativa italiana alla pronuncia della CGE, anche per evitare disparità di trattamento e possibili contenziosi.


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