Il caso dei riders di Foodora
Sono state pubblicate le motivazioni della sentenza del Tribunale di Torino che ha rigettato la domanda dei riders (fattorini) di vedersi riconoscere il rapporto di lavoro subordinato.
A prescindere dall'esito del giudizio (dipeso dalle specificità del caso concreto), la pronuncia induce ad una più ampia riflessione sul discrimine tra lavoratore autonomo, etero-organizzato e subordinato.
Il nucleo della sentenza consiste nella motivazione che i riders avevano la libertà di scegliere se e quando rispondere alle chiamate, quindi erano lavoratori autonomi.
La sconfitta dei lavoratori, quindi, è conseguenza del criterio introdotto dalla riforma Renzi DLgs 81/2015, che ha abrogato la legge Fornero. Se quest'ultima fosse stata ancora in vigore, con tutta probabilità, i riders avrebbero vinto in forza della situazione di dipendenza economica da Foodora (monocommittenza, continuità della prestazione, retribuzione globale annua inferiore ad € 18.000).
Inoltre, la sentenza non tiene conto che le modalità di lavoro non erano affatto decise di comune accordo tra lavoratore ed azienda, ma erano imposte unilateralmente da Foodora che stabiliva i turni, gli adempimenti dalla presa in carico dell'ordine sino alla consegna al cliente, il materiale da utilizzare, la retribuzione etc.. Il Tribunale avrebbe probabilmente dovuto riconoscere la natura subordinata del rapporto, che oggi è equiparata quanto a trattamento economico e normativo a quello subordinato.
Se questo orientamento della giurisprudenza si consoliderà, tutti coloro che lavorano tramite le piattaforme digitali saranno esclusi dalle tutele del lavoro subordinato.