L'indennizzo è dovuto anche per le vaccinazioni non obbligatorie
Ai soggetti danneggiati da vaccinazione non obbligatoria, ma solamente raccomandata in forza di diffuse e reiterate campagne di comunicazione a favore dei trattamenti vaccinali, spetta il diritto all'indennizzo alla stregua della lettura costituzionalmente orientata della Legge 210/1992, qualora abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica.
Tra obbligo giuridico e raccomandazione non vi è differenza sul piano del diritto all'indennizzo, perchè in entrambi i casi il cittadino matura un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie che rende la scelta individuale di aderire alla vaccinazione, votata all'interesse della collettività. La collettività, beneficiata dalla scelta vaccinale, è quindi chiamata ad accollarsi l'onere del pregiudizio individuale, mentre sarebbe ingiusto consentire che il singolo venisse lasciato solo a sopportare il costo di un beneficio anche collettivo.
(Corte Cass. sent. 10.05.2018, n. 11339)