Il contratto di mutuo bancario con deposito cauzionale non è titolo esecutivo

Il contratto di mutuo bancario con deposito cauzionale non è titolo esecutivo

Il quadro normativo

Nella prassi, il contratto di mutuo fondiario, nella forma dell’atto pubblico notarile, viene spesso utilizzato come titolo esecutivo per promuovere l’esecuzione immobiliare.

La norma che consente di iniziare l’esecuzione forzata in base al contratto di mutuo è quella contenuta nell’art. 474 comma 2 lett. 3) del codice di procedura civile, che individua tra i titoli esecutivi «gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli».

La disposizione di cui sopra va coordinata con l’art. 41 comma 1 del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385), ai sensi del quale «Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo».

Di regola, quindi, il creditore bancario (banca o società cessionaria del credito) può preannunciare l’esecuzione immobiliare con la semplice notifica dell’atto di precetto, senza la necessità di dover notificare il contratto di mutuo.

Il mutuo bancario con deposito cauzionale

Il contratto di mutuo bancario, in alcuni casi, non prevede l’immediata erogazione della somma mutuata, ma la costituzione, da parte del cliente, di un deposito cauzionale.

Ciò avviene, ad esempio, nel momento in cui la somma concessa a titolo di mutuo viene riversata dal cliente alla banca attraverso un deposito cauzionale infruttifero, intestato alla stessa parte mutuataria, in attesa dell'avveramento delle condizioni previste dal medesimo contratto di mutuo (normalmente il compimento delle formalità relativa all’iscrizione ipotecaria). In questi casi, al verificarsi delle condizioni stabilite, la banca è tenuta a svincolare la somma mutuata.

Di seguito si riporta un esempio concreto di clausola contenente la predetta previsione contrattuale:

La sentenza della Corte di Cassazione n. 12007 del 3 maggio 2024.

Con una sentenza del 3 maggio 2024 la Corte di Cassazione è tornata sulla questione, affermando che, nelle ipotesi di mutuo con deposito cauzionale, il creditore bancario non potrebbe utilizzare il contratto di mutuo come titolo esecutivo, dovendosi escludere che dal complessivo accordo negoziale stipulato tra le parti risulti un’obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della somma concessa a titolo di mutuo.

La Corte di Cassazione, dunque, pur confermando la piena validità di tale tipologia di mutuo, precisa che quest’ultimo, per valere come titolo esecutivo, dovrebbe essere integrato «da una quietanza (in forma pubblica o, almeno, in forma di scrittura privata autenticata, ai sensi dell’art. 474 c.p.c.) attestante l’avvenuto svincolo delle somme depositate sul conto infruttifero vincolato».

L’orientamento di cui sopra è stato sposato, di recente, dal Tribunale di Brindisi, che con un provvedimento del 25 giugno 2024 ha sospeso l’esecuzione già avviata dal creditore.

Le ricadute sull’attività di banche e servicers sono evidenti: laddove non sarà possibile utilizzare, come titolo esecutivo, il contratto di mutuo, per le motivazioni appena viste, sarà necessario adire il Tribunale competente per ottenere un decreto ingiuntivo.

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