Il legale rappresentante è responsabile della truffa commessa dal dipendente amministratore di fatto? No (Trib. Vicenza, 18.12.2023, n. 2100)
Il Tribunale di Vicenza ha assolto il titolare di un’impresa dal reato di truffa, essendo stata accertata la sua assoluta estraneità alla condotta fraudolenta posta in essere dall’unico lavoratore dipendente, amministratore di fatto dell’azienda, nei confronti di una ditta con cui aveva un rapporto di agenzia.
Il lavoratore – ad avviso del giudice – aveva trasmesso ordinativi simulati per merce che in realtà non veniva consegnata ai clienti per conto dei quali l’aveva artificiosamente richiesta, bensì dirottata verso luoghi diversi da quelli concordati.
Per converso, il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse nessuna prova del coinvolgimento del legale rappresentante, non potendosi ritenere tali le ricognizioni di debito rilasciate per gli ammanchi subiti dal partner commerciale.
Nel caso di specie, invero, non sussistevano i presupposti tratteggiati dalla Corte di cassazione (cfr. ex plurimis: Cass. pen. Sez. III, Sent., ud. 05-02-2019 dep. 06-05-2019, n. 18844) per imputare al legale rappresentante un concorso nel reato commesso dal dipendente, difettando, sotto il profilo oggettivo, un contributo idoneo ad agevolarne materialmente o a rafforzarne moralmente il proposito criminoso, e, sotto il profilo soggettivo, la consapevolezza, ossia la rappresentazione e la volontà di aggiungere il proprio apporto alla realizzazione della frode.