Il valore legale della Blockchain
Qual è il Valore Legale della BLOCKCHAIN? O, meglio, il Valore che viene attribuito ai dati registrati sulla Blockchain?
La Blockchain rientra nella più vasta categoria dei Registri Distribuiti (Distributed Ledger Technology ed il nostro paese è stato uno dei primi a dare a tale tecnologia un riconoscimento normativo ed un primo inquadramento giuridico.
La Legge n. 12/2019, di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 135/2018 (noto come Decreto Semplificazioni), ha introdotto nel nostro ordinamento – inserendo l’art. 8-ter al Decreto Legge – la definizione di “Tecnologie basate su Registri Distribuiti” qualificandole come: "le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili".
La correttezza della definizione lascia un po’ a desiderare da un punto di vista tecnico, in particolare per gli indicati requisiti della non alterabilità e non modificabilità, perché le Blockchain più note, in realtà, possono essere modificate se si raggiunge il consenso della maggioranza dei nodi. Ciò non toglie l’importanza di questo riconoscimento normativo.
Consigliati da LinkedIn
Riguardo l’efficacia giuridica dei dati registrati nella Blockchain, sempre il citato art. 8-ter precisa che “la memorizzazione di un Documento informatico attraverso l’uso di tecnologie basate su Registri Distribuiti produce gli effetti giuridici della Validazione Temporale Elettronica di cui all’art- 41 del Regolamento UE 910/2014 (c.d. Regolamento eIDAS). Cioè, dati in forma elettronica che collegano altri dati a una particolare ora e data, così da provare che questi ultimi esistevano in quel particolare momento.
Va precisato che sempre l’art. 8-ter ha demandato all’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) di individuare gli standard che i Registri Distribuiti devono possedere ai fini della produzione degli effetti giudici sopra citati. Regole tecniche ancora in fase di gestazione.
Quindi, rispettando gli standard tecnici che saranno individuati, il Valore Probatorio del Documento Informatico memorizzato su un Registro Distribuito, sarà quelli di una “Validazione Temporale Elettronica” (la c.d. Marca Temporale”). Validazione temporale opponibile a terzi.