Accesso ai documenti fiscali e reddituali del coniuge, ai sensi della Legge n. 241/90, per difendere un diritto in sede di separazione o divorzio

Accesso ai documenti fiscali e reddituali del coniuge, ai sensi della Legge n. 241/90, per difendere un diritto in sede di separazione o divorzio

Alcune considerazioni su diritto all'Accesso (c.d. difensivo) ai documenti amministrativi contenenti dati reddituali, patrimoniali e fiscali del coniuge, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 214/90, quando sono necessari per difendere un diritto in sede di separazione o di divorzio.

  1. La legge 7 agosto 1990, n. 241, individua, quali condizioni legittimanti l’accesso al documento amministrativo, la titolarità, da parte del richiedente, di un interesse personale, concreto e attuale, per la tutela  di situazioni giuridicamente tutelate e l’esistenza di un collegamento tra detta situazione e il documento oggetto della pretesa ostensiva. Tali elementi devono essere indicati, con precisione, nella richiesta di accesso, che deve essere puntuale e specifica e non deve limitarsi ad un generico riferimento ad esigenze difensive.  L’ esibizione del documento passa, infatti, attraverso un vaglio circa il nesso di strumentalità necessaria tra il documento richiesto e la situazione controversa.
  2. In merito alla natura dell’ente a cui viene rivolta la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, un soggetto di diritto privato che svolge un’attività corrispondente ad un pubblico interesse assume la veste di “pubblica amministrazione” ed è assoggettato alla specifica normativa di settore. In altri termini, è sufficiente che il soggetto presso cui si pratica l’accesso, anche se di diritto privato, svolga un’attività riconducibile sul piano oggettivo ad un pubblico interesse, inteso in senso lato, affinché sia applicabile la disciplina fissata dalla legge n. 241/90 in materia in accesso.
  3. Riguardo l’accesso ai documenti fiscali e reddituali del coniuge, va evidenziato che il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria (sent. n. 19/2020), ponendo termine ad un contrasto giurisprudenziale, ha riconosciuto il diritto di accedere agli atti amministrativi reddituali, patrimoniali e finanziari del coniuge (anche inseriti nelle banche dati dell’anagrafe tributaria) quando sono necessari per  difendere un diritto in sede di giudizio di Separazione o Divorzio.  Quindi, il riferimento alla richiesta di assegno di mantenimento avanzata nella causa di divorzio, costituisce valida motivazione per accedere alla predetta documentazione relativa al coniuge (TAR Toscana, sent. n. 724/2023).
  4. La richiesta di accesso documentale può essere esperita prima di intraprendere la causa di separazione o di divorzio oppure in corso,  ma anche successivamente alla sentenza di divorzio. Infatti, come noto, le sentenze di divorzio sono suscettibili di modifica, in merito ai rapporti economici o all’affidamento dei figli, se  sopravvengano fatti nuovi (TAR Lazio, sent. n. 5717/2015).
  5. Va precisato che non compete all’amministrazione destinataria della richiesta svolgere indagini sulla concreta utilità della documentazione richiesta per la difesa dei propri interessi (TAR Marche, sentenza n. 658/2019). Quindi, l’amministrazione non può opporre valutazioni circa la fondatezza o meno della pretesa sostanziale, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’Autorità Giudiziaria.
  6. Non è accoglibile, però, una richiesta di accesso alle modalità di corresponsione del Trattamento di fine rapporto quando tale erogazione risulta di competenza dell’INPS.  In  questo caso la richiesta di accesso deve essere rivolta direttamente all’INPS  (TAR Lazio, sent. n. 5717/2015).
  7. L’amministrazione, a cui è rivolta la richiesta di accesso, deve poi verificare l’esistenza di Controinteressati (art. 22, comma 1, lett. c), legge 241/90) e, qualora li individui, deve dargli comunicazione della pervenuta istanza di accesso. I controinteressati possono presentare opposizione motivata all’accesso entro 10 gg. al ricevimento della comunicazione da parte dell’amministrazione.
  8. In ogni caso, nella successiva fase di comparazione degli opposti interessi, tra la tutela della riservatezza (finanziaria ed economica) del controinteressato ed il diritto del richiedente di accesso alla documentazione reddituale, è ritenuto prevalente quest’ultimo (quando l’accesso agli atti è necessario per la difesa di un proprio interesse giuridico) (Consiglio di Stato, sent. n. 6964/2021).
  9. A tale proposito va ricordato che i dati reddituali non rientrano nel novero dei dati sensibili. L’accesso ai dati sensibili e giudiziari, è consentito, invece, solo quando è "strettamente indispensabile" per curare o difendere i propri interessi giuridici (art. 24, comma 7, lett. c), legge n. 240/90). Nel particolare caso in cui si verta in dati genetici, relativi alla salute e all’orientamento sessuale (dati supersensibili) trova applicazione, poi, l’art. 60 del D. Lgs. 196/2003 che consente l’accesso agli atti solo quando la situazione che il richiedente intende tutelare è di rango almeno pari al diritto alla riservatezza dell’interessato oppure consiste in un diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale.

 (26.03.2024)

Avv. Stefano Comellini

Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi

Altre pagine consultate