La Compliance al tempo del Covid-19
L'emergenza sanitaria che stiamo vivendo obbliga le imprese - e gli imprenditori - a valutare in tempi rapidissimi i profili di rischio da COVID-19 e adottare, con eguale tempismo, misure a garanzia della protezione dell’integrità psicofisica dei dipendenti, anche dai rischi biologici cui sono esposti nello svolgimento delle attività lavorative.
Misure di prevenzione non idonee ad evitare la propagazione del Virus tra i dipendenti, così come il mancato aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi potrebbe determinare conseguenze sia sotto il profilo di responsabilità contrattuale per inadempimento dell’obbligo generale di cui all’art. 2087 c.c. , sia sotto il profilo della responsabilità di tipo penale (articoli 589 e 590 c.p.: lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fino alla possibilità dell’omicidio colposo in caso di decesso del lavoratore).
Vieppiù che qualora si rinvenisse un interesse/vantaggio economico per il datore di lavoro (ad esempio, nel mantenimento della regolare prosecuzione della produzione in assenza di un’adeguata valutazione dei rischi, o nel risparmio dei costi per il mancato acquisto dei dispositivi di protezione individuale e/o collettiva), lo stesso potrebbe subire una contestazione ai sensi dell’art. 25septies del D. Lgs. 231/2001 – “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”.
Potenziali profili di responsabilità penale nell’ambito d’impresa, si potrebbero rinvenire anche da un punto di vista differente.
Un esempio: il c.d. smart working, determinando un notevole incremento dello strumento informatico, non è esente dal creare occasioni di commissione degli illeciti in materia di criminalità informatica (art. 24 bis D.Lgs. 231/01).
E ancora. Gli stessi rapporti con le Pubbliche Autorità possano costituire fonte di rischio sia di commissione degli illeciti immediatamente riconducibili a tali rapporti ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. 231/01, sia di quelli di cui agli artt. 24 bis e 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/01.
Appare evidente, dunque, che la necessità di adottare le opportune misure di prevenzione, si fa oggi ancor più stringente; di fondamentale importanza diventa l’adozione, da parte di una impresa, di un "Modello Organizzativo di Gestione e Controllo (Modello 231, o MOGC, o Compliance Program) nel quale sia stato preliminarmente “mappato” il rischio di commissione reati e siano state quindi adottate tutte le misure organizzative necessarie ad eliminare la possibilità della loro commissione, prevedendo altresì la comminazione di sanzioni adeguate a carico degli autori del reato.
Non è di certo superfluo sottolineare che, seppur è fondamentale avvalersi del supporto dei propri Organismi di Vigilanza, altrettanto necessario è che le imprese monitorino costantemente i numerosi provvedimenti di urgenza che le istituzioni italiane hanno adottato – e continuamente aggiornano – sin dall’inizio della crisi.
Il riferimento è ovviamene alle varie misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dai sindacati il 14 marzo scorso.
Tali provvedimenti forniscono alle imprese linee guida da seguire al fine di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.
A fronte di tali atti, ogni impresa dovrà valutare l’adeguatezza e/o l’effettività del proprio Modello 231, secondo quanto previsto dall’art. 80 ex D.lgs. 81/18, ed eventualmente porre in essere interventi correttivi a livello organizzativo e/o informativo/formativo.