La procedura di sovraindebitamento

La procedura di sovraindebitamento

Indebitati: una soluzione.

La recente crisi economica globale ha avuto conseguenze drammatiche non solo per i privati, ma anche e soprattutto per le piccole e micro imprese, per prime.

E così accade che a causa delle gravi difficoltà economiche famiglie e piccoli e micro imprenditori sia siano trovati nella situazione di dover pagare finanziamenti, mutui, prestiti pregressi senza più la garanzia di poter adempiere alle proprie obbligazioni.

Per far fronte a situazioni di vita reale è stata varata la Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (c.d. Legge sul “sovra-indebitamento” o “salva suicidi”), nonché la successiva Legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione del Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, le quali hanno segnato una importante tappa nel percorso di modernizzazione dell’ordinamento del diritto concorsuale che, in precedenza, non prevedeva invece nessuna regolamentazione della cosiddetta insolvenza civile.

L’intento della nuova legge è quello di consentire a taluni soggetti non fallibili in gravi difficoltà economiche (come professionisti, pensionati, piccoli imprenditori o piccole società artigiane) di avviare una procedura presso il Tribunale competente (quello di residenza del debitore) volta a conseguire la liberazione integrale dai propri debiti (anche con Equitalia), mediante un pagamento rateale concordato nonché con un forte stralcio dell’esposizione debitoria complessiva.

Le ipotesi introdotte dalla legge n. 3/2012, si possono distinguere tre diverse procedure: il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione dei debiti e la procedura di liquidazione del patrimonio.

-         IL PIANO DEL CONSUMATORE

Il piano del consumatore può essere presentato soltanto dai privati consumatori. Per "consumatore" deve intendersi il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Esso consiste in una proposta fatta dal debitore di pagamento rateizzato dei propri debiti e può anche prevedere la cessione di una parte del patrimonio e uno stralcio della complessiva esposizione debitoria.

E’ approvato e reso esecutivo mediante omologa dal Giudice con propria autonoma decisione e ciò anche a prescindere dal consenso dei creditori del sovraindebitato.

Il Giudice, infatti, quando esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento (anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali) omologa il piano disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità.

-         L’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

L’accordo di ristrutturazione dei debiti, invece, può essere presentato da enti e imprese non fallibili ed ha caratteristiche per certi versi molto simili a quelle del piano del consumatore.

L’unica, grande differenza è costituita dal fatto che l’accordo deve essere accettato da tanti creditori i quali rappresentino almeno il 60% di tutti i debiti del soggetto

-         PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEI BENI

Con la liquidazione del patrimonio, infine, il debitore (privato o soggetto non fallibile) mette a disposizione tutto il suo patrimonio per far fronte al pagamento dei suoi debiti.

Dopodiché un liquidatore nominato dal Tribunale provvederà a vendere tutti i suoi beni ed a pagare, pro-quota, tutti i suoi debiti. 

Per quanto riguarda la procedura da seguire, essa si compone di due fasi:

Nella prima fase, innanzitutto, l’interessato deve depositare presso la cancelleria della volontaria giurisdizione del Tribunale del luogo ove risiede la richiesta di nomina dell'organismo di composizione della crisi (OCC).

Appreso il nominativo dell'organismo nominato dal tribunale, il soggetto si rivolgerà all'OCC per illustrare la propria situazione debitoria ed ottenerne da questo la validazione, ovvero una relazione illustrativa che servirà per il prosieguo.

L’assistenza di un professionista (avvocato o commercialista o entrambi) non è obbligatoria ma consigliabile al fine di poter redigere il piano di ristrutturazione dei debiti da sottoporre all’OCC.

In tale fase il costo della procedura è limitato al pagamento di un contributo unificato da € 98,00 e da una marca da bollo di € 27,00.

Nella seconda fase, il soggetto richiedente si recherà alla cancelleria fallimentare del Tribunale del luogo ove risiede allo scopo di presentare la propria proposta validata dall'OCC, attraverso la predetta relazione corredata da tutti i documenti necessari all'ottenimento del provvedimento del Giudice.

Ricevuta la documentazione, con decreto d’urgenza il Giudice delegato fisserà un'udienza alla quale questi ultimi potranno partecipare.

Tra l’altro, per evitare il rischio di pregiudicare la fattibilità del piano, nel medesimo decreto d'urgenza il Giudice disporrà che non potranno essere avviate nuove azioni esecutive a carico del sovraindebitato ed imporrà la sospensione di tutti i procedimenti esecutivi pendenti (pignoramenti etc.) sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo.

All'esito dell'udienza e dell'esame della documentazione, il Giudice deciderà nel merito e a questo punto il soggetto dovrà mettere in esecuzione il programma presentato, se omologato.

In questa seconda fase, oltre all’ulteriore versamento di un contributo unificato da € 98,00 e da una marca da bollo di € 27,00, occorrerà pagare il compenso per l’OCC nominato dal Giudice, il quale sarà direttamente inserito nel piano di pagamento che riceverà l’omologazione.

Per le tempistiche della procedura, occorre considerare il tempo necessario per poter redigere la proposta da sottoporre al vaglio dell’OCC, successivamente una volta depositato il piano il Giudice fisserà immediatamente l'udienza (da tenersi comunque entro 60 giorni dal deposito del piano medesimo) e che la procedura dovrà definirsi entro sei mesi dal deposito del piano da parte del richiedente.

Occorre precisare che solo nella seconda fase, ossia nel momento in cui il Giudice provvederà a fissare l’udienza, con decreto d’urgenza, lo stesso potrà disporre che non potranno essere avviate nuove azioni esecutive a carico del ricorrente ed imporrà la sospensione di tutti i procedimenti esecutivi pendenti (pignoramenti etc.) sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo.

Pertanto, sino a questa fase si potrà essere sottoposti a procedure di recupero ed esecutive.

 

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