La responsabilità indiretta dell’Internet Service Provider  -ISP
Commento a Ordinanza del Tribunale di Trani dell'11.1.2022

La responsabilità indiretta dell’Internet Service Provider -ISP Commento a Ordinanza del Tribunale di Trani dell'11.1.2022

Ordinanza del Tribunale di Trani, Sezione Penale, G.M. dott. Camporeale, dell’11.1.2022La crescita vertiginosa dell’e-commerce ha comportato un notevole incremento di illeciti realizzati attraverso le piattaforme di marketplace, siti internet di intermediazione per la compravendita di beni e servizi, a danno degli utenti che diventano vittime di vere e proprie truffe tramite annunci fasulli e account falsi.

A tutelare gli utenti non sono sufficienti i continui interventi della Consob tesi all’oscuramento di siti web che offrono abusivamente servizi e prodotti finanziari (https://www.consob.it/web/area-pubblica/oscuramenti).

Ferma restando la responsabilità penale dell’autore della truffa, può essere ipotizzata anche una responsabilità – di natura civilistica – dell’internet service provider (o ISP), nella specie marketplace, in relazione ad illeciti commessi da terzi o da utenti che utilizzano le piattaforme?

La giurisprudenza consolidatasi sul punto non pare avere dubbi ove l’ISP abbia svolto un ruolo “attivo” nell’intermediazione (attività definibile con i cc.dd. “indici di interferenza”: filtro, selezione, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione, uso, modifica, estrazione, promozione).

Al contrario il provider passivo, che si limita all’anastatica pubblicazione dei contenuti caricati dagli utenti, va esente da responsabilità ai sensi degli artt. 16 e 17 D.lgs. 70/2003 (c.d. Decreto e-commerce, che recepisce la Direttiva sul commercio elettronico n. 2000/31/CE), salvi i casi in cui abbia la possibilità di attivarsi utilmente, in quanto reso edotto in modo sufficientemente specifico dei contenuti illecitamente immessi da rimuovere o, comunque, il contenuto illecito sia accertabile con lo stesso grado di diligenza che è ragionevole attendersi da un operatore professionale della rete in un determinato momento storico.

L’ordinanza resa dal Tribunale di Trani in data 11.1.2022 apre ad una interpretazione estensiva della responsabilità dell’ISP ammettendo, su istanza della parte civile, la citazione del responsabile civile per le condotte ascritte all’imputato ex art. 640 c.p.

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