La selezione di Giurisprudenza Superiore dei rinvii pregiudiziali
Mediazione obbligatoria e domanda riconvenzionale: i chiarimenti delle Sezioni Unite
1. La questione di diritto sollevata dal Giudice di merito
Con ordinanza del 13 giugno 2023, la 6^ Sezione del Tribunale di Roma ha sollevato rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione in relazione a quale debba essere l’interpretazione dell’art. 5, c. 2, del D.lgs. 28/2010, ed in particolare quale sia il corretto principio di diritto da seguire in presenza di controversie ricomprese nelle materie elencate nell’art. 5, c. 1, del decreto stesso.
In ipotesi di valida mediazione avvenuta prima della prima udienza sull’oggetto della sola pretesa attorea ed in presenza di domanda riconvenzionale, il remittente prospetta cinque soluzioni in merito alla necessità, o meno, di un ulteriore tentativo di mediazione.
2. La decisione della Prima Presidente
Con provvedimento del 07 luglio 2023, la Prima Presidente ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, evidenziando, in particolare, che la Corte di Cassazione si è occupata del diverso tema dell’onere di introduzione della mediazione in ipotesi di decreto ingiuntivo (cfr., SS.UU, 18 settembre 2020, n. 19596, in GiurisprudenzaSuperiore.it, con nota dell’Avv.ta Valentina Petruzziello), ovvero della fattispecie, solo in parte analoga, del tentativo di conciliazione in materia di controversie agrarie, ex art. 46 della L. 203/82 (cfr., Cass. Civ., 28 luglio 2005, n. 15802; 10 giugno 2019, n. 16281).
3. Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite
Con sentenza n. 3452 del 07 febbraio 2024, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: “La condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l’intero corso del processo e laddove possibile”.
Se si reputasse obbligato anche il convenuto in riconvenzionale ad esperire la mediazione, precisa la Cassazione, i tempi del giudizio si allungherebbero in modo non prevedibile, posto che il rinvio necessariamente riguarderebbe non soltanto la trattazione della domanda riconvenzionale, ma ogni altra domanda fatta valere in giudizio, diversa ed ulteriore rispetto a quella introduttiva, sebbene quest’ultima ormai procedibile, con conseguente pericolo di abusi ad opera del convenuto.
Il Supremo Collegio evidenzia come la mediazione obbligatoria svolga un ruolo proficuo, solo se non si presti ad eccessi o abusi, e sia, più che “accertamento di diritti”, un “contemperamento di interessi”, con semplicità di forme e rapidità di trattazione, anche senza verifiche fattuali.
Consigliati da LinkedIn
Ai sensi dell’art. 8, c. 3, del D.Lgs. 28/2010: “Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia”, dunque l’intera lite tra di loro.
La trattazione congiunta di più interessi, di cui le varie parti siano portatrici, è ben possibile all’interno dell’unico procedimento di mediazione: situazione che in diritto è ammessa ed in fatto è auspicabile, come è proprio delle funzioni di un bonario componimento degli interessi, affidato ad un terzo preparato ed estraneo alle parti.
Per ogni altro profilo, sussiste il compito generale del giudice, ai fini di risparmiare risorse giurisdizionali e non emettere la sentenza, di tentare e proporre egli stesso la conciliazione (artt. 185, 185-bis c.p.c.).
Rinunzia abdicativa della proprietà immobiliare: la parola passa alle Sezioni Unite
Nella precedente edizione della ns. newsletter abbiamo dato conto del rinvio pregiudiziale formulato dal Tribunale di L’Aquila in merito alla ammissibilità nel nostro sistema giuridico della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà immobiliare ed al perimetro di sindacabilità dell’atto di autonomi negoziale del privato da parte dell’Autorità giudiziaria.
La vicenda prende le mosse da un giudizio promosso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia del Demanio per la declaratoria di nullità, invalidità ed efficacia, nei confronti dello Stato, di un atto, rogato da un notaio e debitamente trascritto, con cui i proprietari di alcuni terreni avevano rinunciato al loro diritto.
Nei giorni scorsi è giunto un importante aggiornamento, in quanto in data 29 Febbraio 2024 la Prima Presidente ha investito le Sezioni Unite, con ciò inevitabilmente sollevando l’attenzione su un tema dai potenziali risvolti dirompenti per i Tribunali italiani, per la categoria notarile e per la pubblicazione amministrazione.
Nel rimettere le questioni al Supremo Collegio, la Presidente Cassano ha evidenziato, in particolare, come la rilevanza pratica emerga con riguardo non solo al considerevole numero di immobili con problematiche strutturali di vario tipo o con oneri di custodia, di gestione o di consolidamento, ma anche ai richiami che la giurisprudenza effettua alla figura della dismissione della proprietà immobiliare in diversi contesti, dal settore dell’espropriazione a quello tributario.