La selezione di Giurisprudenza Superiore dei rinvii pregiudiziali

La selezione di Giurisprudenza Superiore dei rinvii pregiudiziali

Le Sezioni Unite sul mutuo alla francese

Nella prima edizione della ns. newsletter abbiamo affrontato (fra l’altro) le seguenti questioni

sollevate dal Tribunale di Salerno, con ordinanza del 19 luglio 2023:

- se, in presenza di un mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento c.d. «alla francese» allegato al contratto (nella specie, interamente onorato dalla debitrice e concluso), il contratto debba contenere, a pena di nullità, anche l’esplicitazione del regime di ammortamento, cioè delle modalità di rimborso del prestito (mediante rate fisse costanti comprensive di quote capitali crescenti e di quote interessi decrescenti nel tempo) e della eventuale maggiore onerosità del suddetto piano rispetto ad altri piani di ammortamento;

- se, in mancanza di detta indicazione, il contratto sia affetto da nullità parziale per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto (art. 1346 c.c.) e/o per violazione della trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra banca e clienti (art. 117 T.u.b.);

- quali siano le eventuali conseguenze di una simile nullità.

Con sentenza del 29 maggio 2024, le Sezioni Unite hanno espresso il seguente principio di diritto:“in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.

Il Supremo Collegio, dopo aver preliminarmente illustrato le caratteristiche del piano di ammortamento «alla francese», definito come il «più diffuso in Italia» nelle disposizioni della Banca d’Italia e caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avvenga secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti» comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente), ha affermato che:

1) “è senz’altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un’unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale (artt. 1815 e 1820 c.c.)”;

2) “l’indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell’oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n. 13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., SS.UU, n. 5657/2023, in GiurisprudenzaSuperiore.it, Decise, con nota del Notaio Avv. Maurizio Fusco, In tema di leasing - SS.UU, 23 febbraio 2023, n. 5657 - Giurisprudenza Superiore)”.


Le Sezioni Unite sul saggio degli interessi legali di mora

Sempre nella prima edizione della n.s newsletter abbiamo trattato di un’altra ordinanza di rinvio pregiudiziale (Trib. Milano, 25 luglio 2023) di recente decisa dalle Sezioni Unite, questa volta inmerito a quale tasso di interessi legali sia applicabile nel silenzio del titolo esecutivo giudiziale.

Con pronuncia del 07 maggio 2024, le Sezioni Unite hanno statuito: “ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.

Alla luce di tale principio di diritto, che interpreta la portata del titolo esecutivo giudiziale, là dove si limiti a disporre il pagamento degli interessi senza alcuna specificazione, nel senso della spettanza degli interessi legali nella misura di cui al c. 1 dell’art. 1284 c.c., le stesse Sezioni Unite, con la sentenza del 13 maggio 2024, n. 12974, hanno dichiarato l’inammissibilità sopravvenuta al decreto presidenziale di assegnazione del rinvio pregiudiziale disposto in forza dell’ordinanza del Tribunale di Parma del 03 agosto 2023, di cui abbiamo parlato nella seconda edizione della ns. newsletter.

Per una breve disamina della questione, rimandiamo alla nota dell’Avv. Francesco Calosso pubblicata nella sezione Decise del ns. sito web (In tema di interessi legali - SS.UU, 07 maggio 2024, n. 12449 - Giurisprudenza Superiore).


Divisione endofallimentare e conformità catastale oggettiva: la Prima Presidente dà continuità alle Sezioni Unite

Segnaliamo, infine, che con decreto dell’11 aprile 2024 la Prima Presidente ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale di cui all’ordinanza del tribunale di Napoli del 11 marzo 2024, per mancanza del requisito della grave difficoltà interpretativa.

Le ragioni della decisioni poggiano sul principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con la nota sentenza n. 25021 del 07 ottobre 2019 (in GiurisprudenzaSuperiore.it, Grandi Classici, con nota del Notaio Avv. Maurizio Fusco, In tema di divisione ereditaria - SS.UU, 7 ottobre 2019, n. 25021 -Giurisprudenza Superiore), con la quale è stato chiarito che, in forza delle disposizioni eccettuative di cui all’art. 46, c. 5, del D.P.R. 380/2001 e all’art. 40, commi 5 e 6, della L. 47/1985, “lo scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria) relativa ad un edificio abusivo che si renda necessario nell'ambito dell’espropriazione di beni indivisi (divisione endoesecutiva) o nell’ambito del fallimento e delle altre procedure concorsuali (divisione endoconcorsuale), è sottratto alla comminatoria di nullità prevista, per gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi, dall’art. 46, c. 1, del D.P.R. 380 del 2001 e dall’art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985”.

Come a suo tempo osservato dalla Corte, la Prima Presidente ha ritenuto che non avrebbe senso una comminatoria di nullità che si estendesse agli atti traslativi posti in essere nell’ambito delle procedure esecutive individuali o concorsuali, perché una comminatoria di tal fatta, piuttosto che svolgere la sua tipica funzione di sanzione nei confronti del proprietario dell'edificio abusivo, finirebbe – al contrario – per avvantaggiare quest’ultimo in pregiudizio dei creditori.

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