L’AMBITO DI NOTORIETA’ COME LIMITE ALLA NECESSITA’ DEL CONSENSO PER LA RIPRODUZIONE DELL’IMMAGINE DELLE PERSONE NOTE; IL CASO RIVERA.
Con la decisione n. 19515 del 16 giugno 2022, la Corte di Cassazione ha chiarito la portata dell’esimente di cui all’art. 97 della legge del 22 aprile 1941, n. 633 (la legge sul diritto d’autore; nel seguito anche solo “I.d.a.”) che consente la deroga alla necessità del consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Nel caso in esame, l’esimente era stata infatti invocata da RCS al fine di pubblicare foto che ritraevano Gianni Rivera (indimenticato campione di calcio) in scene di vita quotidiana e non strettamente legate alla sua attività sportiva. Per il Tribunale (sentenza del 9 febbraio 2015) e la Corte di Appello di Milano (sentenza del 14 dicembre 2017) in precedenza aditi, la notorietà indubbia del personaggio, scaturente dalle sue imprese sportive del passato e rinvigorita dalla sua carriera politica, poteva autorizzare la pubblicazione, senza il suo consenso, di fotografie che lo ritraevano ma solo nello stretto contesto in cui il noto personaggio aveva raggiunto la notorietà, e quindi in ambito strettamente sportivo; di qui la ravvisata illiceità di fotografie che lo riprendevano invece in abiti borghesi o neII'ambito deIIa sua vita non agonistica e pure in una rielaborazione fotografica svincolata da un contesto sportivo reale.
La Corte di Cassazione ha tuttavia evidenziato come la ratio della deroga aIIa tutela deII’immagine, che consente Ia divulgazione del ritratto fotografico di una persona senza il suo consenso, va colta nelle esigenze della pubblica informazione e nel diritto di cronaca in reazione a vicende di interesse pubblico, anch'esso dotato di dignità costituzionale ex art.21 Cost.
“Nel caso del personaggio del mondo del calcio, come pure dei protagonisti del mondo dello spettacoIo e deII'intrattenimento di massa” invece “I'interesse del pubblico si rivolge anche agli aspetti e alle abitudini di vita che compongono inscindibilmente l'immagine pubblica del personaggio. Ciò varrebbe, quindi, per le immagini che ritraggono il personaggio in viaggio, in un momento di relax, al bar o al ristorante, a passeggio o in un'attività domestica, beninteso con Ia già ricordata barriera del rispetto del decoro, deIIa reputazione, deII'intimità e deIIa riservatezza”. “A maggior ragione”, insiste la Corte, “tali considerazioni dovrebbero valere nella società moderna globale, caratterizzata da potentissimi e strumenti di comunicazione iper-diffusivi, che declinano uno statuto della notorietà incompatibile con la lettura restrittiva offerta dalla Corte milanese”.
Per la Corte di Cassazione pertanto, “non si tratta di addivenire a una Iettura estensiva deII'art.97 I.d.a., ma più sempIicemente di diagnosticare e riconoscere I'ambito deIIa notorietà effettivamente raggiunta da un personaggio pubblico e il correlativo spazio di operatività della deroga prevista dalla legge alla necessità del consenso del personaggio ritratto”.
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Certamente apparirebbe eccessivo spingersi sino a sostenere che i ritratti fotografici dei personaggi dello sport, come pure quelli dei protagonisti della musica di consumo o del cinema, possano essere divulgati, senza il loro consenso, anche in contesti del tutto avulsi da quelli che hanno reso noti tali personaggi; la stessa Corte osserva che “occorre pur sempre verificare non solo il rispetto del decoro, della convenienza e della reputazione, ma anche quello della sfera di riservatezza che la persona ritratta ha inteso legittimamente proteggere dalle ingerenze altrui”.
Su tali presupposti la Corte ha ritenuto dunque “che la corretta applicazione deII'esimente deII'art.97 I.d.a. renda lecita la divulgazione di ritratti fotografici di personaggi famosi non solo allorché essi siano raffigurati neII'espIetamento deII'attività specifica che Ii ha consegnati alla pubblica notorietà (vale a dire: per lo sportivo I'attività agonistica, per iI cantante I'esibizione suI paIco, per I'attore Ia recitazione in scena), come troppo restrittivamente perimetrato dalla Corte milanese, ma anche quando la fotografia li ritrae nello svolgimento di attività accessorie e connesse, che rientrano nel cono di proiezione della loro immagine pubblica e quindi nella sfera di interesse pubblico dedicato dalla collettività alla loro attività”. Vi rientrano quindi le fotografie che ritraggono un noto calciatore in partenza o al rientro per una competizione sportiva, o mentre esibisce un trofeo vinto, o neII'atto di rilasciare a un giornalista una intervista legata alla sua attività, o ancora insieme ad altri calciatori, per di più se in un ritiro organizzato dalla sua squadra o dalla Nazionale. In tali casi, I'interesse deI pubbIico è rivolto proprio allo sportivo, per vedere come gioisca dei trionfi, come si relazioni con la stampa, come si prepari alle partite e si rilassi al termine: “per personaggi di quel calibro non si può circoscrivere la notorietà all'ambito originario da cui è germinata (nel caso il calcio) per escludere situazioni in cui l'atleta viaggia, parla con altri calciatori, o appare in pubblico in abiti borghesi ma in connessione con la propria attività”.
Certamente “Resta invece fuori daII'ambito deII'esimente la fotografia del personaggio ritratto in occasioni private, prive di coIIegamento, anche indiretto, con I‘attività che ha determinato Ia celebrità e per le quali, del tutto lecitamente, il personaggio noto ha esercitato il diritto di ammantare di riservatezza, attraverso uno jus excludendi alios, la propria sfera privata”.
Il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione è quindi: “L’esimente prevista dall’art. 97 della legge 22.4.1941 n.633, secondo cui non occorre il consenso della persona ritratta in fotografia quando, tra l’altro, la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, ricorre non solo allorché il personaggio noto sia ripreso nell’ambito dell’attività da cui la sua notorietà è scaturita, ma anche quando la fotografia lo ritrae nello svolgimento di attività a quella accessorie o comunque connesse, fermo restando, da un lato, il rispetto della sfera privata in cui il personaggio noto ha esercitato il proprio diritto alla riservatezza, dall’altro, il divieto di sfruttamento commerciale dell’immagine altrui, da parte di terzi, al fine di pubblicizzare o propagandare, anche indirettamente, l’acquisto di beni e servizi”.
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2 anniSempre interessanti questi articoli, bravo Gil