Lavoratore divenuto disabile e tentativo di "ragionevole accomodamento"​

Lavoratore divenuto disabile e tentativo di "ragionevole accomodamento"

Il licenziamento del lavoratore divenuto fisicamente inidoneo alle mansioni in precedenza svolte è illegittimo se il datore di lavoratore non rispetta l'obbligo di trovare "ragionevoli accomodamenti", previsto dall'articolo 3, co. 3-bis del D.Lgs. n. 216/2003, anche quando l'adozione di tali misure finirebbe per incidere sull'organizzazione dell'azienda.

È quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella Sentenza n. 6497 del 9 marzo 2021, con la quale chiarisce che, perché si possa considerare legittimo il recesso, non è sufficiente per il datore allegare e provare la mancanza in azienda di posti disponibili in cui ricollocare il lavoratore, ma è altresì necessario dimostrare che assegnare il lavoratore ad altra mansione sarebbe troppo oneroso, anche per quanto riguarda la formazione, oppure lederebbe l'interesse di altri lavoratori.

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