LE REGOLE DI TASSAZIONE IN TEMA DI DIVIDENDI IN AMBITO INTERNAZIONALE
Il trattamento dei dividendi previsto dalla Direttiva Madre/Figlia – corrisposti da società fiscalmente residenti in Italia verso società residenti in altri stati membri dell’Unione Europea, è disciplinato in modo da eliminare la doppia imposizione.
Esistono due modalità per l’applicazione di tale norma:
1) Il regime del rimborso. In questo caso il soggetto residente in Italia, distribuisce i dividendi, applica le ritenute alla fonte a titolo d’imposta. Il soggetto U.E. che ha riscosso il dividendo netto potrà richiedere il rimborso della ritenuta subita.
2) Il regime dell’esenzione. Tale circostanza il soggetto residente in Italia su richiesta della società U.E. non applicherà la ritenuta in oggetto, avendo i presupposti per l’esenzione.
Condizioni di applicazioni della Direttiva Madre/Figlia.
L’applicazione della ritenuta sui dividendi corrisposti o dell’eventuale esenzione è prevista se le società:
· È una società di capitali;
· Risiede in uno Stato membro dell’ Unione Europea;
· Non ha usufruito di speciali agevolazioni fiscali;
· Se la società Madre detiene una partecipazione non inferiori al 20% del capitale della Figlia per un periodo ininterrotto per almeno un anno.
Ovviamente, per poter beneficiare dell’esenzione bisognerà presentare idoneo certificato che attesti tutti i requisiti richiesti dalla normativa in parola.
Per un Gruppo internazionale risulta sempre più importante rilevare la provenienza dei dividendi distribuiti, in quanto se:
· Deliberati da società Extra Europea questi, saranno soggetti ad una ritenuta a titolo d’imposta;
· Deliberati in ambito Europeo l’eventuale ritenuta sarà dell’1,2%.
Con l’abolizione delle Black List e l’evoluzione del diritto tributario internazionale tutto l’impianto è diventato sempre più complesso.
Consigliamo per tanto di non sottovalutare la materia.
Lo Studio resta a disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento in ambito di tassazione internazionale.
Michela Pellizzer