- LINEE GUIDA EBA IN MATERIA DI GESTIONE DEI RISCHI ESG - GUIDA ASSONIME IN MATERIA DI CORPORATE GOVERNANCE - NUOVA REGOLAMENTAZIONE CROWDFUNDING
L’Autorità bancaria europea (nel seguito l’“EBA”) ha elaborato e messo in pubblica consultazione le nuove Linee guida sulla gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance (le “Linee Guida ESG” o “Linee Guida”) destinate agli istituti finanziari e del credito (gli “Enti”), con gli obiettivi di definire la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei c.d. rischi ESG. Tali Linee Guida hanno l’obiettivo di individuare e circoscrivere i requisiti destinati alla creazione di processi interni per la gestione dei rischi ESG che gli Enti dovrebbero adottare non solo nel breve (3 anni) ma anche nel medio (da 3 a 5 anni) e lungo periodo (10 anni). Gli Enti, quindi, dovrebbero integrare i concetti di misurazione e gestione dei rischi ESG all’interno dei loro processi aziendali.
Stando al documento in consultazione, gli Enti dovrebbero prevedere di valutare, con cadenza almeno annuale, la materialità dei rischi ESG (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, credito, mercato, liquidità, operatività, reputazione, etc.) elaborando eventuali nuove politiche aziendali significative ovvero, ove del caso, cambiamenti del proprio modello di business, dei portafogli e delle operazioni proposte.
Il documento elaborato dall’EBA (i.e. le Linee Guida) resterà in consultazione sino al 18 aprile 2024.
Per una pronta consultazione e per ogni approfondimento si riporta di seguito il link delle Linee Guida:
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In data 19 gennaio 2024, Assonime ha pubblicato una guida operativa sull’attuazione dei nuovi principi di Corporate Governance (Principi G20/OCSE, nel seguito anche “Principi”) nel contesto italiano (la “Guida”). La Guida racchiude le principali disposizioni legislative e regolamentari, le best practice dei codici di corporate governance e le comuni pratiche applicate dalle imprese italiane in materia di governo societario.
L’obiettivo principale della Guida si sostanzia nel valutare, promuovendolo, l’allineamento del sistema italiano di governance ai Principi e nell’identificare le attuali lacune e aree di miglioramento di governo societario nel contesto nazionale. I Principi, oltre a rappresentare lo standard internazionale per la corporate governance, divengono, quindi, un riferimento fondamentale per il processo decisionale degli investitori nell’ottica del successo sostenibile di medio-lungo periodo.
La Guida riporta un allineamento della governance italiana (88% circa del campione analizzato) ai migliori standard internazionali promuovendo, tuttavia, prospettive migliorative quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, (i) meccanismi atti ad agevolare una maggiore partecipazione ai processi decisionali da parte degli stakeholders, (ii) l’adozione, anche su base volontaria, di codici di comportamento e di condotta, (iii) l’incremento della comunicazione con i soci e il pubblico nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.
La Guida si inserisce nell’ambito di un framework europeo che comprende diverse iniziative legislative, quali la Direttiva (UE) 2022/2464 sul reporting di sostenibilità aziendale (“CSRD”) e la proposta di Direttiva in materia di due diligence sulla sostenibilità aziendale che hanno come obiettivo quello di rendere il futuro della corporate governance sostenibile e trasparente.
Per una pronta consultazione e per ogni approfondimento si riporta di seguito il link della Guida:
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In data 22 gennaio 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (n. 358/2024 del 22 gennaio 2024) il Regolamento delegato (UE) n. 2024/358 (il “Regolamento”), relativo alle norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti in materia di (i) punteggio di affidabilità creditizia dei progetti di crowdfunding, (ii) determinazione del prezzo delle offerte di crowdfunding e (iii) politiche e procedure di gestione dei rischi. L’anzidetto Regolamento entrerà in vigore in data 11 febbraio 2024.
Si rammenta altresì che l’articolo 23 del Regolamento (UE) n. 2020/1503 impone ai fornitori di servizi di crowdfunding di fornire agli investitori informazioni sufficienti sulla qualità dei progetti di crowdfunding e dei titolari di progetti, in particolare fornendo una scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento, dove sono incluse le informazioni necessarie per prendere una decisione di investimento informata.
Come si legge nel considerando n. 1 del citato Regolamento è altresì opportuno, affinché gli investitori possano comprendere e confrontare meglio i rischi sottostanti i diversi prestiti di crowdfunding, informarli adeguatamente sul modo in cui i fornitori di servizi di crowdfunding calcolano i punteggi di affidabilità creditizia per i progetti di crowdfunding e i titolari di progetti.
A tal fine, il Regolamento sostanzia quanto previsto dal richiamato articolo 23 del Regolamento (UE) n. 2020/1503 specificando, inter alia:
(i) gli elementi da includere nella descrizione del metodo utilizzato per calcolare i punteggi di affidabilità creditizia per i progetti di crowdfunding;
(ii) gli elementi da includere nella descrizione del metodo utilizzato per calcolare i prezzi delle offerte di crowdfunding;
(iii) i requisiti generali per le valutazioni del rischio di credito dei progetti di crowdfunding o dei titolari di progetti, dettagliando le informazioni e i fattori di cui tenere conto nelle valutazioni del rischio di credito dei progetti di crowdfunding o dei titolari di progetti, nella valutazione della situazione finanziaria nonché del modello di business e della strategia commerciale dei medesimi;
(iv) le informazioni sui meccanismi di protezione del credito;
(v) le informazioni contabili e quelle di cui tenere conto nella valutazione dei prestiti;
(vi) i fattori che assicurano la determinazione di prezzi equi e adeguati dei prestiti;
(vii) i dispositivi di governance atti a garantire informazioni sufficienti ai clienti e consentire la valutazione del rischio di credito, la valutazione dei prestiti e la determinazione dei prezzi.
Il testo ufficiale del Regolamento è rinvenibile al seguente link: Regolamento delegato (UE) n. 2024/358