L'INTRODUZIONE DEL GREEN# PASS# (CERTIFICAZIONE# VERDE#) NEL SETTORE# PRIVATO#: le implicazioni sul piano# disciplinare# e della privacy#

Si avvicina la scadenza (15 ottobre 2021) per l'adozione delle misure organizzative relative alle verifiche sul green pass e per l’operatività dell’obbligo di green pass.

Qui di seguito riporto brevi note prendendo spunto dall'attività di consulenza che abbiamo svolto per alcune società che abbiamo avuto occasione di assistere nell'elaborare protocolli organizzativi sulle verifiche.

Come è noto il d.l. n. 127/2021 ha previsto l'obbligo di possesso e di esibizione del green pass per accedere nei luoghi di lavoro a decorrere dal 15.10.2021, sanzionando il lavoratore che acceda sul luogo di lavoro senza green pass con una sanzione amministrativa da un minimo di euro 600,00 ad un massimo di euro 1.500,00: sarà il datore di lavoro tenuto ad effettuare la segnalazione al Prefetto.

Lo stesso decreto prevede che il lavoratore privo di green pass all’accesso dei luoghi di lavoro, ovvero che abbia comunicato di non essere in possesso della predetta certificazione, sia considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque non oltre il 31.12.2021, con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In tal caso il lavoratore non potrà percepire alcuna retribuzione ma non avrà conseguenze disciplinari derivante dall’assenza ingiustificata.

Fanno eccezione i soggetti esenti dalla campagna vaccinale in base all'idonea certificazione medica.

Tale essendo l’obbligo gravante sui lavoratori, per converso il datore di lavoro viene ad essere gravato di ulteriori obblighi, anch’essi sanzionati, quale (i) l’obbligo di effettuare le verifiche anche a campione, ed anche relativamente a lavoratori “esterni”, sul possesso del green pass, e (ii) l’obbligo di adottare le misure organizzative inerenti le verifiche sul green pass, entro il 15.10.2021.

La violazione degli obblighi di verifica e di adozione delle misure organizzative entro il 15.10.2021 comporta la comminatoria a carico del datore di lavoro di una sanzione amministrativa per un importo variabile da un minimo di euro 400,00 ad un massimo di euro 1.000,00.

Le verifiche dovranno essere effettuate da soggetti appositamente delegati dal datore di lavoro con atto formale.

Così riassunta la disciplina del green pass nell’ambito del lavoro privato, pare utile segnalare le implicazioni che la stessa potrà comportare sul piano disciplinare.

Infatti una lettura superficiale delle norme, così come introdotte dal d.l. sopra menzionato, laddove escludono espressamente che l’assenza ingiustificata abbia rilevanza disciplinare può trarre in inganno.

Se è vero infatti che l’assenza ingiustificata non avrà implicazioni disciplinari non è così per ulteriori situazioni che potranno verificarsi.

In primo luogo potrà essere sanzionata la condotta del lavoratore che ad un controllo a campione effettuato sul luogo di lavoro risulti sprovvisto di certificazione verde, così come la condotta del lavoratore che si rifiuti di sottoporsi alle verifiche organizzate dal datore di lavoro, ovvero che presenti certificazione falsa, fermo restando in tale ultimo caso la rilevanza anche penale della stessa condotta.

Sarà quindi senz’altro utile che il datore di lavoro nell’elaborare le modalità organizzative per le verifiche richiami l’attenzione dei lavoratori sugli obblighi cui saranno soggetti entrambe le parti e le conseguenze di eventuali violazioni inerenti l’obbligo del green pass.

Analoghe riflessioni vanno fatte con riguardo all’impatto che l’introduzione del green pass nell’ambito del rapporto di lavoro privato comporta sul piano della tutela della privacy non fosse altro perché il d.l. cit. richiama il d.p.c.m. del 17.6.2021 il quale espressamente esclude, in linea generale all’art. 13 che l’attività di verifica comporti “raccolta di dati”, eccettuato nel caso in cui sia necessario per l’adozione delle misure inerenti l’assenza ingiustificata o la violazione dell’obbligo.

E’ evidente, quindi, che l’obbligo del green pass comporterà trattamenti di dati che nella maggior parte dei casi non verranno raccolti, ma faranno eccezione i casi specifici in cui tale raccolta si renderà necessaria ad esempio per la segnalazione al Prefetto, ovvero anche per l’adozione della sanzione disciplinare.

I datori di lavoro dovranno, pertanto, adeguarsi elaborando apposite informative privacy ex art. 13 del Reg. U.E. n. 679/2016, (oltreché il registro dei trattamenti) nominando Incaricati del trattamento ex art. 2 quaterdecies del d.lg. n. 196/2003 così come modificato dal D. lgs. n. 101/2008, i dipendenti appositamente formati e incaricati con atto formale delle verifiche, ovvero Responsabili ex art. 28 del Reg. U.E. n. 679/2016 le società appositamente delegate.

Sarà comunque opportuno verificare se il d.l. subirà modifiche anche in sede di conversione.

Avv. Andrea Sergio



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