Decreto “obbligo di Green Pass” _ Approfondimento

L’atteso Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, discusso in Consiglio dei ministri il 16 settembre e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 settembre (in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione) ha confermato l’estensione dell’obbligo di Green Pass ai lavoratori dei settori pubblico e privato con decorrenza dal 15 di ottobre e fino al 31 dicembre 2021 (termine previsto per la cessazione dello stato di emergenza, come confermato dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126 di conversione del DL 23 luglio 2021, n. 105).

I controlli circa il possesso della certificazione, anche a campione, dovranno essere a cura del DdL anche tramite suo delegato (es. responsabile ufficio o di reparto per il settore privato, responsabile servizio per il settore pubblico ecc.), incaricato con atto formale e potrà avvenire secondo le modalità indicate da apposito futuro DPCM (tramite l’app Verifica C19 ?).

C’è tempo dunque fino al 15 di ottobre per definire nei settori pubblico e privato le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche.

Nella PA il personale che comunichi di non essere in possesso della certificazione richiesta al momento dell’accesso nel luogo di lavoro, o qualora risulti privo di certificazione al momento dell’accesso, è considerato assente ingiustificato e si prevede la sospensione del rapporto di lavoro fino alla produzione del documento. Per tali lavoratori per tutto il periodo di sospensione non è dovuta la retribuzione.

Analoga disciplina è prevista per gli uffici giudiziari e pertanto i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello è tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni anche a mezzo di delegati. Tali disposizioni non si applicano a soggetti diversi da quelli sopra richiamati quali avvocati, difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo.

Analogamente nel settore privato qualora i lavoratori risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro e comunichino di non essere in possesso della certificazione richiesta, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della documentazione richiesta e per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altri compensi.

Per le imprese con meno di 15 dipendenti la sospensione dall’attività lavorativa scatta dal quinto giorno di mancata presentazione della certificazione verde e la sospensione potrà durare quanto il contratto stipulato per la sostituzione del dipendente e comunque per un periodo non superiore a 10 gg.

E’ fatto obbligo di esibire la certificazione anche per i formatori che svolgono la propria attività lavorativa anche sulla base di contratti esterni.

Sia nei settori pubblico che privato non sono tenuti ai suddetti obblighi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Sono previste sanzioni amministrative per i DdL pubblici e privati che non effettuino i controlli e non adottino le misure organizzative richieste, in accordo con quanto già disponeva il DL 25 marzo 2020 n.19, come convertito con L 22 maggio 2020 n. 35.

Per i lavoratori trovati privi di certificazione sui luoghi di lavoro è prevista sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro (senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro). Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole sono previste sanzioni da 400 a 1000 euro.

Il Prefetto assicura l’esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo dell’azienda sanitaria locale competente per territorio e dell’Ispettorato nazionale del lavoro limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni devono trasmettere al Prefetto gli atti relativi alla violazione. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte.

Per chi produce un falso Green Pass si possono configurare due tipologie di reato:

-     reato di falsità materiale in atto privato (con pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni riducibile fino ad 1/3);

-     reato di sostituzione di persona (con pena della reclusione fino ad 1 anno)

Calmierato il prezzo dei tamponi (test antigenici rapidi) a 8 euro per i minorenni e a 15 euro per gli adulti, disponibili presso tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle Regioni alla somministrazione.

I tamponi sono gratuiti solo per chi è esentato dall’obbligo vaccinale da apposita certificazione medica.

Si ricorda che dal 6 agosto è fatto obbligo di esibizione del certificato verde per poter accedere a ristoranti, piscine al chiuso, palestre, teatri, cinema, fiere, spettacoli dal vivo, concorsi pubblici.

Dal 1 settembre è richiesto al personale scolastico, per viaggiare sui treni a lunga percorrenza, su navi e aerei anche nelle tratte nazionali.

Dal 9 settembre deve essere prodotto per accedere a scuole (genitori compresi), dal 10 settembre obbligatorio per università e RSA.

Dal 30 settembre il Comitato tecnico scientifico, in ragione dell’andamento della campagna vaccinale e della curva epidemiologica si esprimerà anche in merito alle misure di distanziamento e alla adozione di provvedimenti correlati per attività culturali, sportive, sociali e ricreative.

Per quanto riguarda la durata del Green Pass:

- per coloro che hanno completato il ciclo vaccinale il certificato verde è valido un anno dalla data dell’ultima somministrazione;

- per i guariti dal Covid l’anno decorre subito dopo la prima somministrazione;

- per coloro che si sono sottoposti a tampone antigenico rapido in caso di negatività il certificato ha validità di 48h, se sottoposti a tampone molecolare il certificato ha validità per 72h.

Una questione al momento sospesa rimane quella dei tamponi antigenici rapidi “fai da te”, il cui esito non venga registrato dal sistema informatico del SSN. Se il test infatti viene fatto dall’utente al proprio domicilio non c’è modo di documentare ufficialmente al DdL o ad altro gestore che lo richieda il risultato. Discorso diverso per quelli effettuati direttamente nelle farmacie aderenti al protocollo di intesa con il Ministero della Salute o altre strutture del SSN e il cui esito viene immediatamente inserito nel sistema informatico nazionale con possibilità di riscontro elettronico su app dal proprio cellulare. E’ atteso un DPCM, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con cui dovranno essere individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni Green Pass, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo (art. 3 c. 3 L 16 settembre 2021, n. 126)

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