MARCHI DI IMPRESA: i chiarimenti della Corte di cassazione in merito ai diritti spettanti al cd. preutente di un marchio di fatto.

Con la sentenza n. 2499 pubblicata in data 1° febbraio 2018 la Prima Sezione Civile della Corte di cassazione ha statuito il seguente principio di diritto: «In tema di marchi di impresa, il preuso di un marchio di fatto, tanto ai sensi dell’art. 18 del r.d. 21 giugno 1942, n. 929 (cd. legge marchi) applicabile “rationae temporis”, che degli artt. 12 e 28 del d.lgs. n. 30 del 2005 (cd. Codice della proprietà industriale) che l’hanno sostituito, comporta che il preutente abbia il diritto all’uso esclusivo del segno, ossia abbia il potere di avvalersene che è distinto da ogni successiva registrazione corrispondente alla denominazione da lui usata, la quale si pone su un piano diverso rispetto al diritto di preuso, sicché ben può una tale registrazione essere dichiarata nulla, anche per decettività, in rapporto ai segni confliggenti. Ne consegue che, ove la registrazione decettiva sia dichiarata nulla, non per questo il preutente che aveva provveduto a formalizzarla perde il diritto di continuare a far uso del segno, specie laddove, per la cessata interferenza con i diritti registrati da altro titolare di uno o più marchi, sia venuto meno anche il conflitto» (massima rv. 647143 - 01).


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