NEWS : Il 1 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge di Bilancio 2018 che prevede anche il rinnovo degli incentivi per INDUSTRIA 4.0.

NEWS : Il 1 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge di Bilancio 2018 che prevede anche il rinnovo degli incentivi per INDUSTRIA 4.0.

La LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" è stata pubblicata nella G.U. N°302 del 29 dicembre 2017 Suppemento Ordinario N°62 ed è entrata in vigore il giorno 1 gennaio 2018.

Il Piano Industria 4.0 ‒ ora Piano Impresa 4.0 − passa quindi alla seconda fase di attuazione, visto che la Legge di Bilancio 2018 prevede anche la proroga di iperammortamento e superammortamento fiscale.

La Legge di “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” contiene anche gli interventi relativi al Piano Impresa 4.0. Il testo prevede diverse novità in merito ai benefici fiscali per le imprese, tra cui la proroga degli incentivi noti come iperammortamento e superammortamento, anche se quest'ultimo passa dal 140% al 130% e vede alcune eccezioni.

Alcuni punti principali.

Superammortamento su beni materiali strumentali.

La misura in oggetto prevede per gli investimenti in beni materiali strumentali, fatta eccezione per i mezzi di trasporto di cui all’art. 164 comma 1 del TUIR, la proroga della legislazione in tema di super ammortamento per il 2018. Si prevede inoltre che l’agevolazione venga applicata anche agli investimenti in tali beni effettuati entro il 30 giugno 2019 a condizione che detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2018 e che entro la medesima data sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento.
La maggiorazione del valore dei beni ai fini della deducibilità fiscale dei relativi ammortamenti è del 30% in luogo del 40%.

Maggiorazione del 40% per i beni immateriali

All’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n.232, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:
«sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento dellalogistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematicadei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field) ».

Perizia Tecnica Giurata - Attestato Conformità

33. Ai fini della fruizione dei benefici di cui ai commi 30  e  31,
l'impresa e' tenuta a produrre la documentazione di cui  all'articolo
1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Sostituzione bene

Nel caso in cui  il  costo  di  acquisizione  dell'investimento
sostitutivo di cui al comma 35 sia inferiore al costo di acquisizione
del bene sostituito  e  sempre  che  ricorrano  le  altre  condizioni
previste alle lettere  a)  e  b)  del  comma  35,  la  fruizione  del
beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del  costo
del nuovo investimento.

Formazione 4.0

 46. A tutte le imprese, indipendentemente  dalla  forma  giuridica,
dal settore economico in cui operano  nonche'  dal  regime  contabile
adottato, che effettuano spese in attivita' di formazione nel periodo
d'imposta successivo a quello  in  corso  al  31  dicembre  2017,  e'
attribuito un credito d'imposta nella misura del 40 per  cento  delle
spese relative al solo costo aziendale del personale  dipendente  per
il periodo in cui e' occupato in attivita' di formazione negli ambiti
di cui al comma 48. 
  47. Il credito d'imposta di cui al comma 46 e'  riconosciuto,  fino
ad  un  importo  massimo  annuale  di  euro   300.000   per   ciascun
beneficiario, per le attivita' di formazione, negli ambiti richiamati
al comma 48, pattuite attraverso  contratti  collettivi  aziendali  o
territoriali. 
  48. Sono ammissibili al credito  d'imposta  solo  le  attivita'  di
formazione svolte per acquisire o  consolidare  le  conoscenze  delle
tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big  data
e analisi dei dati, cloud e fog computing,  cyber  security,  sistemi
cyber-fisici, prototipazione rapida,  sistemi  di  visualizzazione  e
realta' aumentata, robotica  avanzata  e  collaborativa,  interfaccia
uomo macchina, manifattura additiva,  internet  delle  cose  e  delle
macchine e integrazione digitale dei  processi  aziendali,  applicate
negli ambiti elencati nell'allegato A. 
  49. Non si  considerano  attivita'  di  formazione  ammissibili  la
formazione  ordinaria  o  periodica  organizzata   dall'impresa   per
conformarsi alla normativa vigente in materia di salute  e  sicurezza
sul luogo di lavoro, di protezione  dell'ambiente  e  ad  ogni  altra
normativa obbligatoria in materia di formazione. 

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