Newsletter n. 7/2024

Newsletter n. 7/2024

📌Novità di interesse dalla UIF

Interessante il seguente passaggio:

Più in dettaglio, si diffonde l’utilizzo, specie presso primari intermediari bancari e finanziari, di nuovi e più sofisticati meccanismi di individuazione delle anomalie, basati anche sull’applicazione di tecniche di intelligenza artificiale, che permettono di trattare l’enorme mole di informazioni a disposizione dei segnalanti e individuare (e quindi trasporre all’interno delle SOS) contesti complessi di operatività, caratterizzati dal coinvolgimento di molteplici entità (soggetti, rapporti e operazioni).

Sebbene si tratti di strumenti utili, è necessario gestire i rischi che derivano da una più spinta automazione, in particolare rispetto a possibili imprecisioni negli algoritmi utilizzati o difetti di trasparenza nei medesimi.

In particolare, occorre testare attentamente tali sistemi al fine di verificarne l’efficacia prima della loro entrata in produzione e assicurare che le operazioni segnalate non siano prodotte automaticamente, ma siano vagliate da analisti dotati di adeguate professionalità ed esperienza

Interessante il seguente passaggio:

In particolare andrebbe superata l’attuale differenziazione di fattispecie penali presenti nel D.lgs. 231/2007 tese a sanzionare, rispettivamente, la rivelazione indebita di notizie idonee a individuare l’identità del segnalante (delitto previsto dall’art. 38, comma 3-bis, punito con la reclusione da due a sei anni) e il divieto di comunicazione dell’avvenuta segnalazione di operazioni sospette ovvero del flusso di ritorno previsto in materia (fattispecie contravvenzionale prevista dall’art. 55, comma 4, punita con l’arresto da sei mesi a un anno e con un’ammenda da 5.000 a 30.000 euro).

Si potrebbe invece prevedere un’unica fattispecie di reato, adeguatamente punita, per tutelare la riservatezza in sé delle informazioni antiriciclaggio, assicurando quindi una piena tutela ai diritti dei vari soggetti coinvolti e la preservazione dell’identità del segnalante, semmai con una aggravante per quest’ultima fattispecie.

Non ritenuto sufficiente l’aumento delle sanzioni penali previsto dalle prospettate modifiche all’art. 615-ter c.p., in quanto si puniscono gli accessi abusivi alle banche dati e non l’uso o la rilevazione indebita di informazioni tratte dal sistema medesimo, che può avvenire anche a seguito di accessi non abusivi.

Nel periodo di riferimento, la UIF ha ricevuto 72.811 segnalazioni di operazioni sospette, in calo del 10,4 per cento rispetto a quelle pervenute nel secondo semestre del 2022, portando a 150.418 le segnalazioni complessivamente ricevute nell’intero 2023 (-3,2 per cento rispetto all’anno precedente).

L’Unità ha analizzato e trasmesso agli Organi investigativi 73.359 segnalazioni (-9,2 per cento rispetto al semestre corrispondente) e ha valutato 94 istanze di sospensione, 11 delle quali con esito positivo (11,7 per cento del totale), per un valore complessivo di 5,5 milioni di euro.

Le segnalazioni antiriciclaggio aggregate registrano un generale aumento rispetto al semestre precedente, sia nel numero di operazioni sia negli importi movimentati (rispettivamente +3,2 per cento e +4,8 per cento).

Sono stati avviati 6 accertamenti ispettivi nei confronti di diverse tipologie di operatori, coinvolgendo per la prima volta una casa da gioco e un operatore in oro; sono inoltre state effettuate verifiche cartolari su 5 soggetti obbligati.

Nel semestre l’Autorità giudiziaria ha inviato alla UIF 221 richieste di informazioni e ha ricevuto dall’Unità 361 note di risposta, confermando il trend in crescita di tali scambi.

📌 Riordino del settore dei giochi

Decreto legislativo 25 marzo 2024 n. 41

Tra i principi ordinamentali del gioco in Italia anche la “prevenzione, contrasto e repressione del gioco illegale o comunque non conforme a quello ammesso e regolato in Italia, nonché delle attività di riciclaggio eventualmente connesse alle attività di gioco; la tracciabilità dei flussi economici e finanziari delle giocate, al fine di prevenire e contenere ogni utilizzo finanziario non corretto delle attività di gioco".

L’utilizzo del conto di gioco (nel gioco online) deve avvenire in osservanza delle disposizioni vigenti, anche di fonte unionale, in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, i concessionari autorizzati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici sono obbligati a tracciare tutti i riversamenti e le vincite derivanti dalla raccolta delle giocate e i compensi spettanti ai soggetti operanti nella propria rete (art 7).

Secondo l’art 13, gli esercenti l’attività di punto vendita ricariche (P.V.R.) effettuano operazioni di ricarica del conto di gioco on line esclusivamente su richiesta del relativo titolare, procedendo a tal fine alla sua identificazione e alla verifica della sua identità.

Come ho già evidenziato in questa newsletter, l’identificazione del soggetto che effettua la ricarica del conto di gioco online, pure desumibile dalla L.A., non sempre viene effettuata dai P.V.R., che sembrano dare per scontato che se il soggetto che richiede la ricarica conosce i profili di accesso del conto, egli non possa che essere il titolare del conto (ma, ovviamente, potrebbe non essere così).

Prosegue l'art 13 stabilendo che, tenuto conto della disciplina antiriciclaggio (articolo 53, comma 2), la ricarica del conto di gioco on line presso il punto vendita ricariche avviene mediante gli strumenti di pagamento, idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, già in precedenza indicati dal titolare del conto di gioco al concessionario e da quest’ultimo già validati per l’effettuazione delle operazioni sul conto di gioco.

Si aggiunge, infine, quale ulteriore novità, che le operazioni di ricarica effettuate presso i punti vendita ricariche sono consentite, nel limite complessivo settimanale di 100 euro, anche in contanti e mediante strumenti di pagamento diversi da quelli sopra indicati.

Il rispetto del limite di 100 euro è garantito dal concessionario mediante apposite misure sul sistema informatico utilizzato dai punti vendita ricariche per l’effettuazione delle ricariche e, per gli adempimenti a carico degli esercenti l’attività di punto vendita ricariche, trova applicazione l’apparato sanzionatorio previsto dall’articolo 64 della L.A.

Sul tema: Giochi, scommesse e normativa antiriciclaggio, Maurizio Arena e Marcello Presilla, Filodiritto, 2017.

📌 La SOS tardiva equivale a SOS omessa?

In più occasioni il Tribunale civile di Roma ha affermato che la SOS tardiva integra omessa SOS sanzionabile.

Ad esempio, nelle sentenze della Sez. II n. 13080/2019; n. 1192/2018; n. 3431/2022 nelle quali le SOS erano state inviate a distanza di 1 anno o più dalle operazioni sospette; dopo la conoscenza di attività di indagine della Guardia di Finanza; durante l’ispezione della GDF; addirittura, dopo quella della UIF.

Il tema è richiamato pure nel rapporto annuale della UIF relativo al 2021.

Nel rapporto si dà conto dei lavori di un Tavolo tecnico istituito nel 2021 per l’individuazione – tra l’altro - di criteri cui ancorare la rilevanza a fini sanzionatori del ritardo nella trasmissione della SOS ai sensi dell’art. 35, comma 1, della L.A.:

È stata condivisa la necessità di effettuare una valutazione caso per caso, evitando automatismi e criteri meccanicistici, che potrebbero innescare segnalazioni meramente cautelative distorcendo la ratio della collaborazione attiva. Il momento rilevante per ritenere sussistente una segnalazione tardiva, sanzionabile alla stregua di una omessa segnalazione, è stato indicato in quello in cui l’intermediario, sulla base del complessivo quadro informativo disponibile, avrebbe potuto ragionevolmente maturare il sospetto.

In sede di riforma della L.A., nel 2017, si ipotizzò di prevedere una precisa nozione di tardività della SOS, configurabile se effettuata decorsi 30 giorni dal compimento dell’operazione sospetta. Inoltre, era tardiva la segnalazione effettuata dopo l’inizio dell’attività ispettiva, sulla base di elementi di sospetto preesistenti.

La nozione fu, tuttavia, espunta dal testo del d.lg. 90/2017, anche sulla base dei pareri parlamentari:

…non appare corretto considerare automaticamente tardiva la segnalazione di un'operazione per il solo fatto che essa sia stata effettuata successivamente all'avvio di un'ispezione da parte delle autorità competenti, ovvero, in ogni caso, quando siano decorsi 30 giorni dal compimento dell'operazione, non essendo infatti possibile regolare in modo rigido la materia della rilevazione del sospetto, che richiede, da parte dei segnalanti, valutazioni circostanziate e complesse, che spesso tengono conto dell'evoluzione dell'operatività complessiva e del profilo soggettivo del cliente, nonché in quanto le nuove regole sulla tardività della segnalazione avrebbero effetti dirompenti, inducendo in alcuni casi gli operatori ad aumentare in modo esponenziale la quantità delle segnalazioni, effettuandole con approccio cautelativo sulla base di valutazioni poco ponderate, ovvero inducendo in altri casi gli operatori stessi a non trasmettere alla UIF segnalazioni anche di notevole rilievo quando sia decorso il termine di 30 giorni fissato dalla legge, per non incorrere in una sicura sanzione, determinando in entrambi i casi un grave depauperamento della qualità del sistema di segnalazione.

🏛️ Prossimi eventi nei quali sarò relatore sui temi della newsletter:

 


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Ci vediamo al prossimo numero, online il 21 aprile.

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