Nuovo domicilio in malattia da comunicare al datore
La modifica del domicilio durante i giorni di assenza dal lavoro per malattia deve essere comunicata anche al datore di lavoro. Non è sufficiente che il lavoratore abbia tempestivamente comunicato la variazione all’Inps, perché il vincolo di subordinazione nei confronti del datore permane (anche) nel periodo in cui la prestazione è sospesa a causa di malattia. La Cassazione ha espresso questo principio (sentenza 36729/2021 , depositata il 25 novembre) nel perimetro di una causa che il dipendente licenziato per assenza ingiustificata aveva promosso sul presupposto che la variazione del domicilio comunicata all’Inps soddisfacesse per intero l’obbligo imposto dal contratto collettivo nazionale. La Corte ritiene che l’indirizzo di reperibilità non soddisfa solo la necessità di poter effettuare le visite domiciliari di controllo nelle fasce (mattina e pomeriggio) in cui il lavoratore è tenuto ad essere in casa. Durante il congedo di malattia non si interrompe il sinallagma contrattuale e il dipendente è soggetto alla subordinazione del datore di lavoro, nei cui confronti deve essere parimenti effettuata la comunicazione del cambio di domicilio. La Cassazione osserva, in proposito, che, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, che non competono al datore, quest’ultimo può procedere ad accertamenti da cui emergano la insussistenza della malattia o la sua inidoneità a impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa.