Quali conseguenze per gli atti dello special servicer non iscritto nell’albo degli intermediari finanziari?

Quali conseguenze per gli atti dello special servicer non iscritto nell’albo degli intermediari finanziari?

Il quadro normativo

In Italia il recupero dei crediti bancari cartolarizzati è un’attività riservata alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385).

La riserva di legge è prevista, in particolare, dall’art. 2 comma 6 della legge sulla cartolarizzazione dei crediti, ovvero la Legge 30 aprile 1999 n. 130.

Come precisato dalla stessa Banca d’Italia, la scelta di rimettere a banche e intermediari finanziari i compiti di servicing nelle operazioni di cartolarizzazione dei crediti risponde all’esigenza di assicurare un effettivo presidio di conformità su tali operazioni, mediante il coinvolgimento diretto di soggetti vigilati e specializzati nella gestione dei crediti e dei flussi di pagamento.

Lo special servicer

Nella prassi, accade spesso che l’attività di recupero venga gestita da due società diverse: il master servicer e lo special servicer.

Mentre il primo è un intermediario finanziario regolarmente iscritto nell’apposito albo previsto dall’art. 106 del Testo Unico Bancario, responsabile dei soli compiti di garanzia, non delegabili, previsti dalla Legge n. 130/1999, il secondo è un operatore incaricato (dal master servicer) del recupero stragiudiziale e giudiziale, titolare di licenza di recupero crediti per conto terzi ex art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

L’ordinanza della Corte di Cassazione

Negli ultimi mesi, alcuni Tribunali hanno messo in dubbio questa prassi, sostenendo l’invalidità degli atti compiuti dallo special servicer, in quanto società non vigilata (si pensi, ad esempio, all’atto di precetto o agli atti dell’esecuzione forzata).

Sul tema è intervenuta la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7243 del 18 marzo 2024.

In sintesi, secondo il giudice di legittimità, l’eventuale omessa iscrizione nell’albo ex art. 106 del Testo Unico Bancario del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non comporta alcuna invalidità degli atti, pur potendo, tale mancanza, assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l’autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.

L’ordinanza appena richiamata appare condivisibile ed è stata recentemente confermata dalla stessa Corte di Cassazione, con decreto n. 13749 del 17 maggio 2024, in occasione del quale è stato ribadito che il conferimento dell’incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell’albo di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario non incide sulla validità dei conseguenti atti di riscossione.

Gianluca Melecchi

Senior Partner - La Compagnia Holding SpA

7 mesi

La banca d'Italia afferma che "Gli intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB sono soggetti, diversi dalle banche, che esercitano in via professionale, nei confronti del pubblico, le seguenti attività: i.) concessione dei finanziamenti sotto qualsiasi forma; per il contenuto dell'attività e le circostanze in cui ricorre l'esercizio nei confronti del pubblico si rinvia al D.M. n. 53/2015; ii.) riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e pagamento ai sensi della L. n. 130/1999 in materia di cartolarizzazione dei crediti (c.d. servicing)." https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/accesso-mercato/intermediari-finanziari/index.html?dotcache=refresh E credo abbia ragione. Ma v'è un'altra casistica che ritengo incorra in vizi di liceità: quella in cui la delega alla riscossione viene data dalla SPV (non iscritta al 106 TUB) direttamente a un soggetto non iscritto a 106 TUB (generalmente 115 TULPS). In questo caso direi che la delega o procura non è valida.

Osservazioni non da poco… modesto parere 1 di fatto la responsabilità delll operato dello special ricade sul master service. 2. In un futuro…. Solo i master potrebbero operare e i special … consolidarsi!!!

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