Verso un nuovo mercato dei crediti bancari non-performing: le nuove tutele per i debitori

Verso un nuovo mercato dei crediti bancari non-performing: le nuove tutele per i debitori

Le modifiche al Testo Unico Bancario (TUB)

Lo scorso 14 agosto è entrato in vigore il Decreto Legislativo 30 luglio 2024 n. 116, che introduce, nel nostro ordinamento, importanti novità per il settore dei crediti bancari deteriorati.

Come già visto negli articoli precedenti, il decreto modifica alcune disposizioni del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385) e del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, in materia di revisione legale.

In particolare, per quanto riguarda il Testo Unico Bancario, viene introdotto all’interno del Titolo V, dedicato ai soggetti operanti nel settore finanziario, il nuovo Capo II, denominato «Acquisto e gestione di crediti in sofferenza e gestori di crediti in sofferenza».

Le nuove norme, contenute nel decreto in commento, si applicheranno a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia, che avrà tempo sei mesi per emanare le predette disposizioni.

Le nuove tutele per i debitori

La nuova normativa prevede, tra l’altro, il rafforzamento delle tutele per i debitori ceduti, attraverso norme di portata generale che certamente incideranno sulla gestione complessiva delle posizioni, compresa la fase delle trattative con il debitore.

In primo luogo, il decreto prevede un'informativa specifica verso i debitori ceduti, proprio per garantire la massima trasparenza (v. art. 114.10 TUB).

In tal senso, si prevede che il gestore di crediti in sofferenza (così come la banca o l’intermediario ex art. 106 TUB) debba comunicare individualmente al debitore ceduto l’avvenuta cessione su supporto cartaceo o altro supporto durevole, dopo la cessione e in ogni caso prima dell’avvio del recupero del credito (la norma non prende in considerazione l’ipotesi dell’attività di recupero avviata prima della cessione).

L’informativa di cui sopra viene prevista come obbligatoria anche per le cessioni effettuate nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione ex Legge n. 130/1999.

La norma precisa, inoltre, che l’informativa debba essere effettuata anche se richiesta dal debitore ceduto.

Il contenuto e le modalità delle comunicazioni in questione verranno stabilite da Banca d'Italia. La stessa Banca d’Italia, inoltre, al fine di assicurare la trasparenza nei confronti del debitore ceduto, potrà identificare ulteriori casi di informativa sulla cessione di un credito.

Il decreto introduce, poi, delle specifiche norme di condotta per acquirenti e gestori (art. 114.8 TUB).

In particolare, si prevede espressamente che gli acquirenti di crediti in sofferenza e i gestori di crediti in sofferenza, nei rapporti con i debitori:

a) si dovranno comportare secondo correttezza, diligenza e trasparenza;

b) dovranno fornire informazioni corrette, chiare e non ingannevoli;

c) dovranno garantire la riservatezza dei dati personali;

d) nelle comunicazioni con i debitori dovranno agire senza molestia, coercizione o indebito condizionamento.

Viene quindi affidato alla Banca d’Italia il compito di disciplinare le procedure che i gestori di crediti in sofferenza dovranno adottare per la gestione dei reclami presentati dai debitori ceduti (v. art. 114.14 TUB).

I debitori, in ogni caso, potranno presentare alla Banca d’Italia, secondo la procedura dalla stessa pubblicata, eventuali esposti relativi agli acquirenti di crediti in sofferenza, ai gestori o ai soggetti cui sono state esternalizzate funzioni aziendali riguardanti la gestione dei crediti in sofferenza.

Il testo ufficiale del decreto può essere visualizzato utilizzando il seguente link: https://parlamento18.camera.it/229 

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