SEI UN “PAPERONE” O UN “ONCLE PICSOU” O COMUNQUE APPARTIENI AL GRUPPO DEGLI “H.N.W.I.”? PERCHE’ NON HAI APPROFFITTATO DEL REGIME DEI NON RESIDENTI?

Sul numero del 17 Maggio della rivista “ Norme e tributi Mese –Tuir” de PlusPlus24 Fisco de “Il Sole 24 Ore” è stato pubblicato un mio contributo , redatto in collaborazione con il collega Stefano Vignoli , dal titolo “ Il regime agevolativo a favore degli individui ad alto patrimonio netto" , introdotto circa 5 anni orsono con la Legge 232/2016 , rivolto alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'art. 2, co. 2 del TUIR. Possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva pari ad euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta (25.000 euro per i familiari). L’ Italia entrava in competizione con alcuni Paesi europei al fine di attrarre i così detti “HNWI” , in sostanza i “Paperoni” o alla francese gli “Oncles Picsou” offrendo loro un trattamento fiscale particolarmente di favore . Successo o “flop” ? Cinque anni sono un lasso temporale sufficiente per permettere di formulare un primo giudizio che , purtroppo , non è positivo stante che i dati noti pubblicati dal MEF relativi al 2018 mostravano 226 “Paperoni” trasferiti in Italia, numero esiguo in confronto ai risultati raggiunti nello stesso anno dai regimi concorrenti, quello svizzero dei “globalisti” con 4.500 adesioni e quello inglese del “resident not domiciled” che ha registrato 78.000 adesioni. Nel 2019 si sono trasferiti in Italia 421 “Paperoni”. Come giustificare quindi un tale “gap” con i “competitors”? Forse il requisito dell’assenza di residenza fiscale in Italia negli ultimi dieci anni ai sensi dell’art. 2, co. 2 del TUIR?  Oppure la tassazione ordinaria che il Paperone subisce per i redditi di fonte nazionale , dato che questi sono regolarmente assoggettati a tassazione? Od ancora un’ attenta lettura dell’ articolo 4 del testo convenzionale , deputato a dirimere i conflitti sulla residenza , che individua come presupposto per trasferire la residenza l’ assoggettamento nel paese di destinazione alla tassazione ? Confrontare ad esempio la Convenzione contro la doppia imposizione con la Francia e l’ interpretazione dell’ amministrazione francese, tale da disincentivare "l'oncle Picsou" a trasferirsi in Italia. Lecito dunque porsi la domanda se ad esempio Mons. “oncle Picsou” che da Lione, Place Bellecour , si trasferisce a Milano , Torre Breda , attico con vista mozzafiato sulla città, per godere del regime in esame , possa sostenere di essere effettivamente assoggettato ad imposizione convenzionale in Italia. Dilemma : il neo residente deve essere un effettivo “subject to tax” , cioè deve effettivamente pagare le imposte , o più semplicemente “liable to tax” , cioè virtualmente assoggettato alla tassazione? Oppure , forse più banalmente ma assai più realisticamente  , è il nostro Bel Paese che non è attrattivo ? Se l’ indice complessivo di attrattività lo colloca al 24° posto nel “range” ( vedasi “Il Corriere della Sera “ del 10 Maggio , a cura di F. de Bortoli ) , a cascata ne discende che anche l’ “appeal “ per venire in Italia pur godendo di “scudi” fiscali sia per lo meno scarso. E’ verosimile pensare che una riduzione del “gap” esistente possa rendere la misura agevolativa molto più appetibile per il Paperone straniero?


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