Specialisti autorizzati alla prescrizione, chiarimenti AIFA

Specialisti autorizzati alla prescrizione, chiarimenti AIFA

L’Agenzia Italiana del Farmaco ha diramato una nota esplicativa per chiarire la questione relativa agli specialisti autorizzati alla prescrizione di medicinali soggetti a regime di fornitura limitativo (RRL o RNRL), ovvero quei farmaci la cui prescrizione e utilizzazione è riservata ad alcuni specialisti o a contesti specifici di assistenza sanitaria.

La nota specifica che si tratta, ad esempio, di medicinali per uso esclusivo ospedaliero per via delle loro caratteristiche farmacologiche, innovatività, modalità di somministrazione o altri motivi di tutela della salute pubblica, ma anche di medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti, che possono essere utilizzati anche in trattamenti domiciliari, ma che richiedono che la diagnosi sia effettuata in ambienti ospedalieri o in centri che dispongono di mezzi di diagnosi adeguati.

Sono inclusi infine quei medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista per loro caratteristiche farmacologiche e modalità di impiego.

I dubbi fanno riferimento soprattutto alle diverse situazioni regionali e riguardano in particolare la nozione di Centro ospedaliero, la legittimità della prescrizione effettuata dagli specialisti afferenti al centro ospedaliero o esterni allo stesso e degli specialisti diversi da quelli eventualmente individuati dalla Commissione Tecnico Scientifica dell’AIFA.

L’Agenzia ha inteso distinguere tra diagnosi e prescrizione e ha specificato che la prescrizione in regime di convenzione con il SSN e la diagnosi devono avvenire in centri che dispongono di mezzi di diagnosi adeguati, comprendendo quindi sia centri all’interno dell’ospedale, sia specialisti o centri specialistici all’esterno dell’ospedale identificati dalle Regioni.

In particolare, per i medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti, il medicinale è prescrivibile da qualunque medico che operi all'interno del centro ospedaliero, individuato dalla Regione, a prescindere dalla specializzazione, ivi compresi gli specialisti individuati dalla Commissione Tecnico Scientifica AIFA. Al di fuori del centro ospedaliero, potrà essere prescritto solo dagli specialisti individuati dalla Commissione Tecnico Scientifica AIFA.

Per quel che riguarda la rimborsabilità invece, il medicinale è rimborsabile dal SSN in entrambi i casi; per i prescrittori al di fuori del centro ospedaliero, è rimborsabile solo se operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Non è invece rimborsabile se prescritto al di fuori del centro ospedaliero solo dagli specialisti individuati dalla Commissione Tecnico Scientifica AIFA, operanti in regime di attività libero professionale.

La nota specifica infine che per Centro ospedaliero non s’intende l’ospedale in toto, ma la singola unità operativa semplice o complessa in ambito ospedaliero o anche sanitario territoriale, all'interno della quale opera il medico prescrittore.

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