Testamento Congiuntivo, Testamento Simultaneo e divieto di patti successori
L'"Ora Legale"
Ancora una volta ci troviamo di fronte alla Suprema Corte di Cassazione come protagonista di questa edizione della rubrica. Parliamo della sentenza del 2 settembre scorso n. 18197, nella quale si è espressa la Suprema Corte in tema di successioni.
Nle caso esaminato, i comparenti erano accorsi in giudizio in qualità di fratelli in quanto uno di essi impugnava i testamenti olografi dei rispettivi genitori, denunciando il carattere di contestualità e medesimo contenuti degli stessi.
La Corte di Appello aveva accolto la domanda dell'attore, ravvisando nelle due schede l'espressione di un patto successorio istitutivo. La Corte d'Appello ha presunto l'esistenza di un accordo fra i due coniugi testatori sulla base della contemporaneità di data e della identità del contenuto e della forma dei due testamenti.
Il Giudizio in Cassazione ha ribaltato la questione.
Occorre premettere che i testamenti, redatti lo stesso giorno con atti separati dai genitori dei comparenti, contenevano innanzitutto disposizioni reciproche in favore dei due testatori. Chi fosse morto per primo avrebbe avuto a titolo di legato l'usufrutto generale della impresa commerciale, menzionata in ambedue i testamenti. I testatori disponevano poi reciprocamente di parti di immobili di rispettiva appartenenza: il testatore superstite avrebbe ereditato la parte dell'altro. Ambedue i testatori avevano previsto una sostituzione per il caso che il designato non avesse voluto o potuto accettare e per il caso di commorienza: i beni sarebbero andati al primo figlio. I due testamenti contenevano disposizioni in favore del secondo figlio, al quale i testatori lasciavano le quote di relativa spettanza di altri immobili . I testamenti contenevano una disposizione di chiusura con la quale si lasciavano gli altri beni sempre al primp figlio, designato quale legatario dei beni che ciascuno dei testatori avrebbe ereditato da chi dei due fosse morto per primo.
Si evidenzia che, diversamente da quanto sostenuto originariamente dall'attore, la causa di nullità prevista dalla norma non è riscontrabile nel caso di specie, in presenza di testamenti scritti su documenti separati. I giudici di merito hanno ritenuto assorbita la questione.
Occorre ulteriormente premettere che l'art. 589 c.c. (Testamento congiuntivo o reciproco) dispone «non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca». Diversa dal testamento congiuntivo è l'ipotesi del testamento simultaneo che ricorre quando due diposizioni testamentarie, sia pure reciproche, costituiscano due atti perfettamente distinti, quantunque scritti sullo stesso foglio. L'utilizzo dello stesso strumento cartaceo non esclude l'autonomia delle singole dichiarazioni testamentarie. Né l'autonomia delle singole dichiarazioni può essere esclusa dalla reciprocità delle disposizioni. A maggior ragione non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 589 c.c. l'ipotesi dei testamenti simultanei redatti con atti separati dai testatori, a prescindere dalla circostanza che il loro oggetto sia costituito da lasciti reciproci ovvero destinati a beneficiare uno o più terzi.
Si osserva che «in presenza di schede testamentarie separate non ricorre quella presunzione assoluta di mancanza di una libera estrinsecazione della volontà dei testatori propria del testamento congiuntivo, legata quindi alla manifestazione di volontà dei testatori in un documento unitario».
In particolare la Corte, nel delineare la distinzione fra testamenti simultanei validi e il patto successorio istitutivo, ha chiarito che «si ha patto successorio, vietato, ai sensi dell'art. 458 c.c., quando le disposizioni testamentarie redatte da più persone, pur essendo contenute in schede formalmente distinte, danno luogo a un accordo con il quale ciascuno dei testatori provvede alla sua successione in un determinato modo, in determinante correlazione con la concordata disposizione dei propri beni da parte degli altri.
La Corte condivide la soluzione, proposta dalla più accreditata dottrina, secondo cui è non è necessario che l'esistenza del patto successorio istitutivo risulti dal testamento, quale motivo determinante della disposizione (art. 626 c.c.), o da atto scritto, ma è sempre ammissibile qualunque mezzo di prova, perché si tratta di provare un accordo che la legge considera come illecito.