La selezione di Giurisprudenza Superiore dei rinvii pregiudiziali
Rinunzia abdicativa della proprietà immobiliare e validità degli atti notarili: una nuova querelle giudiziaria alle porte ? La parola alla Prima Presidente
1. Le questioni di diritto sollevate dal Giudice di merito
Il Tribunale ordinario di L’Aquila, con ordinanza del 17 gennaio 2024, ha sollevato rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione in relazione alle questioni concernenti:
- la ammissibilità nel nostro sistema giuridico della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà immobiliare;
- il perimetro di sindacabilità dell’atto di autonomi negoziale del privato da parte dell’Autorità giudiziaria.
La prima questione non risulta essere stata mai direttamente affrontata da alcuna pronuncia da parte della Corte di Cassazione, eccezion fatta, in via incidentale, dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1907/1997, laddove si è affermato, in tema di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, che, in mancanza di una dichiarazione di pubblica utilità, l’interessato può avvalersi di “un'azione di risarcimento del danno per perdita definitiva del bene, ponendo in essere un meccanismo abdicatorio che non manca di riscontri nel nostro ordinamento positivo (artt. 1070, 1104, 550 c.c.)".
La questione, inoltre, è stata recentemente lambita dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sempre in materia di espropriazione, con riferimento alla possibilità di riconoscere una implicita rinuncia abdicativa nell'atto di proposizione in giudizio della richiesta di risarcimento del danno per perdita della proprietà illecitamente occupata dalla P.A., in seguito all'irreversibile trasformazione del fondo occupato.
Il Supremo consesso amministrativo ha dato risposta negativa, senza tuttavia entrare nel merito della generale ammissibilità dell'istituto, ”che conosce un vivace dibattito in altri settori dell'ordinamento” (cfr., Consiglio di Stato, A.P., 20 gennaio 2020, n. 2).
L'inammissibilità dell'istituto determinerebbe, precisa il Tribunale, l’automatica nullità di tutti gli atti notarili finora stipulati, aventi ad oggetto la rinuncia alla proprietà immobiliare.
In dottrina, invece, si fronteggiano due principali orientamenti, l’uno favorevole (prevalente) e l’altro contrario.
Non può non darsi conto, infine, della tesi dell’Avvocatura dello Stato, secondo la quale: “non può non stigmatizzarsi detta prassi notarile, che sta prendendo piede, di consentire la trascrizione di atti di rinuncia della proprietà di beni immobili, improduttivi e pericolosi, con l 'effetto di trasferire in capo allo Stato, e dunque alla collettività, i relativi rischi ed oneri”.
2. La posizione del Consiglio Nazionale del Notariato
Con studio n. 216-2014/C, il Consiglio Nazionale del Notariato ha concluso nei seguenti termini: “diversi indici, normativi e non, depongono per la rinunziabilità del diritto di proprietà. Si tratta infatti di una facoltà in cui massimamente si esplica il potere di disposizione spettante al titolare del diritto soggettivo e che non può essere negato in mancanza di una diversa volontà ordinamentale. Con riferimento ai beni immobili, il legislatore prevede anche quale sia la conseguenza, indiretta e riflessa, di tale negozio, ovverosia l’acquisto a titolo originario in capo allo Stato (art. 827 c.c.). In questo caso, poi, non è sufficiente un atto di mero abbandono, ma occorre un apposito negozio giuridico, unilaterale e non recettizio, soggetto a forma vincolata. Ne è anche prevista la trascrizione che, coerentemente con la sua natura puramente abdicativa, dovrebbe avvenire unicamente contro il rinunziante”.
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Pignoramento presso terzi, elezione di domicilio e notifica al debitore esecutato dell’avviso di iscrizione a ruolo
1. La questione di diritto sollevata dal Giudice di merito
Il Tribunale di Mantova, con ordinanza del 13 novembre 2023, ha disposto il rinvio pregiudiziale interpretativo in relazione alla questione riguardante l’applicazione al procedimento di espropriazione presso terzi del disposto del c. 2 dell’art. 492 c.p.c., ove: “Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.”
E questo in relazione al disposto del (nuovo) c. 5 dell’art. 543 c.p.c., che impone al creditore procedente, “entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento” la notifica al debitore e al terzo di un avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, a pena di inefficacia del pignoramento.
2. Il dilemma interpretativo alla luce dell’esperienza pratica
Il c. 2 dell’art. 492 c.p.c. onera il debitore dell’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario del Tribunale e ne sanziona l’inerzia prevedendo l’efficacia delle notifiche effettuate presso la cancelleria, ovverosia creando una fictio di perfezionamento della notificazione al debitore che abbia omesso tale elezione di domicilio.
Quest’ultima norma è stata introdotta dal legislatore allo scopo di non consentire alla parte debitrice di un procedimento di espropriazione di rallentarne il flusso sottraendosi al ricevimento della notificazione degli atti del procedimento per i quali essa è prevista.
Questo, in quanto l’esperienza pratica aveva evidenziato come non infrequenti le pratiche dilatorie messe in atto da parti debitrici mediante la sottrazione al ricevimento delle notificazioni endo-esecutive.
Il quesito che il Giudice di merito intende sottoporre alla Suprema Corte riguarda la compatibilità di siffatta previsione con quella di cui al novellato c. 5 dell’art. 543 c.p.c., norma creata dal legislatore allo scopo di rendere - effettivamente - edotti terzo pignorato e parte debitrice dell’avvenuta iscrizione a ruolo del procedimento espropriativo.
Sostiene il Tribunale che tale compatibilità, secondo il mero dato letterale e topografico della collocazione delle due norme, parrebbe sussistere, essendo l’art. 492 c.p.c. norma dettata per tutte i processi esecutivi codicistici, collocata nella parte generale del terzo libro del codice di rito.
Ne conseguirebbe la validità dell’avviso ex art. 543 c.p.c. della notifica al debitore effettuata presso la cancelleria del Tribunale, una volta che egli non abbia eletto domicilio nelle modalità previste dall’art. 492 c.p.c..
Ma della correttezza di detta ricostruzione il Giudice remittente dubita, in quanto, in primo luogo, la finzione disegnata dal c. 2 dell’art. 492 c.p.c., pur se inserita nella norma generale “Del pignoramento”, appare essere stata costruita dal legislatore con riferimento al procedimento espropriativo immobiliare, e, in secondo luogo, qualora si ritenesse applicabile ed altresì efficace la finzione di cui c. 2 dell’art. 492 c.p.c., la norma di cui al c. 5 dell’art. 543 c.p.c. sarebbe di fatto ineffettiva.
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