A.A.Abusi edilizi sanasi

A.A.Abusi edilizi sanasi

Piccole difformità edilizie, che ostacolano la vendita degli immobili, sono ora sanabili con il condono edilizio previsto dal Decreto Salva Casa approvato venerdì 24 maggio dal Governo.

Con il pagamento di una sanzione (in relazione all’incremento del valore dell’immobile) si potranno sanare:

·       difformità formali, ovvero quelle derivanti da incertezze interpretative della normativa vigente;

·       difformità edilizie risultanti da interventi succedutisi nel tempo in assenza di formale autorizzazione;

·       difformità parziali che potevano essere sanate all’epoca di realizzazione dell’intervento, ma non sanabili oggi, a causa della disciplina della cd. “doppia conformità” (cioè la conformità all’epoca della realizzazione e all’epoca della richiesta) e che ora sono sanabili purché vi sia la conformità dell’intervento alle norme urbanistiche al momento della domanda e a quelle edilizie al momento della realizzazione.

 

1.     Quali sono quindi gli abusi concreti che possono essere condonati?

Quelli in edilizia libera, che non incidono sulla struttura dell’edificio, sia all’interno che all’esterno di una struttura, ovvero ad esempio:

·       le opere di protezione dal sole o da eventi atmosferici, la cui struttura principale sia composta da tende anche a pergola, addossate o annesse all’immobile, purché non determinino spazi stabilmente chiusi;

·       verande, purché i vetri siano amovibili.

 

Gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, che costituiscono:

A.     tolleranze costruttive, il mancato rispetto dell’altezza minima, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari purché non eccedano alcuni limiti (ad esempio, del 2% delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati).

B.     tolleranze esecutive (irregolarità geometriche, modifiche di lieve entità alle finiture, diversa collocazione di impianti e opere interne) ovvero:

·       il minore dimensionamento dell’edificio;

·       la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;

·       le irregolarità esecutive di muri esterni e interni;

·       la difforme ubicazione delle aperture interne e la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria;

·       gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.

 

Il cittadino potrà quindi dimostrare lo stato legittimo del suo immobile all’esito del “condono” presentando il titolo che ha legittimato l’ultimo intervento edilizio in sanatoria, con la conseguenza che le parziali difformità sanate contribuiranno a dimostrare lo stato legittimo dell’immobile.

 

2.     Come si presenta il condono?

La domanda per il condono edilizio 2024 si presenta al SUE (Sportello Unico Edilizia) e il professionista potrà attestare l’epoca di realizzazione dell’intervento sotto la sua responsabilità.

 

3.     Quali sono i tempi per la procedura di condono?

Il Decreto Salva Casa semplifica le procedure vigenti per le sanatorie o i condoni ed introduce:

·       il regime di silenzio-assenso: se l’Amministrazione non risponde nei tempi previsti l’istanza del cittadino è accettata (45 giorni nel caso di permesso in sanatoria, 30 giorni in caso di SCIA);

·       per gli interventi ammissibili alla sanatoria ma gli immobili sono soggetti a vincolo paesaggistico si aggiungono fino a 180 giorni.

 

La ratio è quella di velocizzare e semplificare le pratiche edilizie, cercando di non congestionare gli uffici.  

 

Restiamo a vostra disposizione per ogni chiarimento e approfondimento.

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