ACCETTAZIONE TACITA DEL’EREDITA’ SECONDO LE PIU’ RECENTI PRONUNZIE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Con la recentissima ordinanza del 19 febbraio 2019 n. 4843, la Corte di Cassazione torna ad affrontare la problematica dell’accettazione tacita dell’eredità, precisando che affonchè ricorra tale ipotesi occorre che la persona chiamata all’eredità compia atti che implichino necessariamente la volontà di accettare.
Secondo la Suprema Corte, inoltre, deve trattarsi di atti che il chiamato all’eredità non potrebbe compiere se non nella qualità di erede.
Nella fattispecie, quindi, deve ricorrere:
1)l’elemento soggettivo, vale a dire l’intenzione del chiamato di porre in essere un comportamento inequivocabile che denota la volontà di catterare l’eredità;
2)l’elemento oggettivo attinente all’atto nel senso che data la natura dello stesso, solo chi riveste la qualità di erede avrebbe il diritto di compiere.
Tra gli atti idonei a configurare l’accettazione tacita dell’eredità la Corte di Cassazione annovera la voltura catastale in capo al chiamato all’eredità dei beni intestati al de cuius mentre non costituisce atto idoneo ad individuare una ipotesi di accettazione tacita la denunzia di successione, essendo quest’ultimo configurabile come adempimento di prevalente contenuto e finalità fiscale.