Causalità o Responsabilità medica?
Una interessante sentenza della Corte di Cassazione, III sezione Civile, nr. 122/2020 che si pronuncia in tema di responsabilità della struttura sanitaria ed in merito al ritardo nell'esecuzione del taglio cesareo che può essere considerato causa esclusiva dei danni subiti dalla partoriente, soltanto all'esito di una valutazione complessiva delle condizioni della paziente all'ingresso nella struttura. La Corte ha, dunque, accolto, con rinvio, il ricorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Roma e della assicurazione. La Corte territoriale aveva invece condannato l’ospedale e la compagnia al risarcimento dei danni, nei confronti dei parenti stretti, per il ritardo con il quale due medici dipendenti, avevano eseguito il cesareo e la rimozione della placenta su di una gestante ricoverata con diagnosi di «sospetta preeclampsia» evoluta in Hellp Syndrome ed esitata in una emorragia cerebrale acuta che, dopo la nascita del feto, aveva determinato un «grave deficit neurologico» assimilabile a demenza completa fronto-parietale. In particolare, secondo la Ctu, i medici avrebbero atteso inutilmente «alcune ore nel tentativo di stabilizzazione dei valori della pressione arteriosa, sebbene la evoluzione della patologia imponesse un immediato intervento chirurgico».
La Corte di Cassazione però, ribaltando il parere del precedente collegio di merito «attribuisce rilevanza causale al ritardo, quale fatto determinativo del deficit neurologico, omettendo tuttavia qualsiasi valutazione della incidenza causale delle pregresse gravi condizioni di salute della paziente, rilevate peraltro dal medesimo CTU». Si deve infatti considerare, prosegue la decisione, che «il principio di prevalenza probabilistica - ovvero "del più probabile che non" - deve essere applicato con apprezzamento non isolato, bensì complessivo ed organico di tutti i singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione, atteso che il criterio di preponderanza probabilistica implica la esclusione di circostanze alternative incompatibili con quella che si intende riconoscere come fattore causale esclusivo dell'evento dannoso». Mentre nel caso specifico «non viene in alcun modo risolto il dubbio della esistenza di una "causa naturale esclusiva incompatibile" od invece "concorrente con il ritardato intervento chirurgico"».
Se infatti il quadro nosologico era «ampiamente già compromesso ed i danni neurologici verificatisi successivamente al parto, dovevano ascriversi in via esclusiva alla inevitabile evoluzione della patologia che aveva il suo fattore genetico nella lesione, già iniziata, con il sanguinamento (stillicidio) cerebrale prima della esecuzione del trattamento chirurgico (taglio cesareo), e se l'inizio dello stillicidio (comparsa delle complicanze emorragiche) era da considerare il preludio della emorragia cerebrale (post partum), verificatasi a distanza di circa 24 ore ed individuata quale causa del danno cerebrale, la Corte d'appello avrebbe dovuto fornire adeguata giustificazione della ragione per cui l'anticipazione di circa due ore della esecuzione dell'intervento chirurgico (ove cioè non si fosse verificato il ritardo tra le ore 24.00 e le ore 02,30 circa) avrebbe - più probabilmente che non - impedito la degenerazione dello stillicidio nella emorragia cerebrale, verificatasi a distanza di ore dopo il parto cesareo». «Ovverosia avrebbe dovuto spiegare in che modo "l'esecuzione di un tempestivo taglio cesareo entro breve tempo" avrebbe "più probabilmente che non" interrotto la serie causale naturale ed impedito che il complesso della patologia "PE severa con complicanze" che presentava la paziente degenerasse nella grave emorragia cerebrale con gravi danni sistemici e localistici».
Ed è questo il chiarimento che dovrà ora fornire il giudice del rinvio attenendosi al consolidato principio secondo cui «un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata».
Studio Legale Milano | Avv. Simone Manelli
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