CREDITO D’IMPOSTA ZES: riconosciuto il credito d’imposta anche con contratto con patto di riservato dominio.
Lo sapevi che Con la risposta all’interpello numero 23 del 29 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al credito d’imposta per gli investimenti effettuati nelle ZES, zone economiche speciali.
Lo spunto per i chiarimenti nasce dal quesito posto dall’istante, una società che intendeva acquistare un immobile mediante un contratto di vendita con riserva di proprietà, disciplinata dagli articoli 1523 e seguenti del codice civile.
L’istante spiega che la vendita avverrebbe nel corso del 2023, con la definizione di un piano di pagamento rateale al momento della stipula dell’atto di vendita con patto di riservato dominio.
Tale piano si concluderebbe entro il 31 dicembre 2026.
Il soggetto chiede quindi chiarimenti all’Agenzia delle Entrate sulla possibilità di beneficiare dell’agevolazione per gli investimenti nelle ZES, la quale conferma che tali agevolazioni spettano anche per gli acquisti con contratto di vendita con patto di riservato dominio.
Infatti, in merito all’imputazione degli investimenti, la norma specifica quanto di seguito:
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“le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.”
Il chiarimento prosegue specificando che le spese collegate a prestazioni connesse alla realizzazione dell’investimento, non comprese nel costo del bene, sono considerate come sostenute alla data in cui sono ultimate.
L’articolo 109, comma 2, lettera a) del TUIR stabilisce inoltre quanto segue ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza:
“a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà.”
In conclusione, gli investimenti nelle ZES possono essere effettuati attraverso contratti di acquisto con riserva della proprietà di cui agli articoli 1523 e seguenti del codice civile.
L’imputazione dell’investimento al periodo di vigenza dell’agevolazione dovrà avvenire senza tener conto della clausola di riserva della proprietà.
Nel rispetto degli altri requisiti dalla legge, l’istante ha diritto all’agevolazione.
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