I valori "in ingresso" in Italia a seguito di operazioni straordinarie con l'estero
In caso di trasferimento in Italia di aziende a seguito di operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni e conferimenti di attivo, effettuate con soggetti appartenenti all’Unione europea o Spazio economico europeo collaborativi, il valore fiscale di carico gli elementi aziendali, compreso l’avviamento, è pari al relativo valore di mercato. Il predetto valore di mercato assume rilevanza fiscale, ai fini delle imposte sul reddito, anche nel caso in cui l’avviamento attribuibile all’azienda ricevuta non sia stato iscritto nel bilancio della società “beneficiaria” italiana (per approfondimenti si veda Pedrotti F., Rassegna Tributaria, n. 1/2023).
Professore Ordinario di Diritto tributario nell'Università di Padova - Avvocato e Dottore commercialista in Padova
1 annoLa cornice all’interno della quale si colloca l'articolo di Francesco Pedrotti è quella del rapporto tra costi storici e valori mercantili dei beni che entrano nel circuito imprenditoriale. Negare la rilevanza del valore di mercato "in ingresso" equivale a mettere le basi per la futura imposizione su ricchezze che non sono ascrivibili alla gestione imprenditoriale e al fisiologico incremento di valore del patrimonio aziendale, bensì a situazioni riconducibili al tempo in cui quei beni non facevano parte dell'impresa della quale ci stiamo occupando. Ma tant'è .