Leasing finanziario ai fini Iva: cessione di beni o prestazione di servizi ?
La Corte di Giustizia UE, sentenza 4 ottobre 2017, causa C-164/16 ha stabilito che, in presenza di certe condizioni, i contratti di leasing finanziario siano suscettibili di generare cessioni di beni ai fini Iva, con la conseguenza che la società di leasing dovrebbe fatturare l’intero prezzo del bene concesso in locazione finanziaria al momento della stipula del contratto. Ciò in contrasto con l’orientamento prevalente volto a considerare il leasing finanziario idoneo a generare prestazioni di servizi ai fini Iva e in base al quale la società di leasing fattura al locatario i singoli canoni di locazione finanziaria, al momento del relativo incasso nel corso della durata del contratto, nonché l’eventuale prezzo di riscatto del bene.
In estrema sintesi, i giudici europei hanno considerato soddisfatte le predette condizioni in presenza di “un contratto tipo di locazione con opzione di acquisto, qualora si possa dedurre dalle condizioni finanziarie del contratto che l’esercizio dell’opzione risulta l’unica scelta economicamente razionale che il locatario potrà fare, giunto il momento, se il contratto è stato eseguito fino al suo termine, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare”. Più in particolare, i giudici hanno ritenuto che la scelta del locatario sia definibile “economicamente razionale” nel “caso in cui risulti dal contratto che, quando risulterà possibile esercitare l’opzione, la somma delle rate contrattuali corrisponderà al valore commerciale del bene, ivi incluso il costo del finanziamento, e che l’esercizio dell’opzione non imporrà all’utilizzatore di corrispondere una somma supplementare importante”.