Note in merito al requisito di inerenza dei componenti reddituali di impresa in un caso "patologico" di conferimento aziendale

In caso di conferimento di azienda a seguito del quale la conferente, nonostante il trasferimento giuridico dei beni aziendali, continui di fatto ad esercitare l’attività di impresa cui detti beni si riferiscono, la deducibilità o meno dei costi relativi a detta attività, nonché la detraibilità dell’iva ad essi relativa, devono essere valutati muovendo da una prospettiva volta a stabilire a quale dei due soggetti, la conferente o la conferitaria, debba essere imputato il reddito di impresa e quale dei due soggetti possa essere considerato quale “esercente attività economicamente organizzata” ai fini Irap ed “esercente attività di impresa” ai fini Iva. Solo una volta attribuiti alla conferitaria la titolarità del reddito di impresa, il realizzo del presupposto oggettivo Irap e la soggettività passiva Iva l’amministrazione finanziaria potrebbe coerentemente e legittimamente dichiarare l’indeducibilità dei costi sostenuti dalla conferente, nonché l’indetraibilità dell’Iva, per difetto del requisito di inerenza nella sua accezione giuridico-soggettiva (per i necessari approfondimenti si veda F. Pedrotti, Note in merito al requisito di inerenza dei componenti del reddito di impresa, al presupposto oggettivo irpef e irap e al presupposto soggettivo iva in un caso “patologico” di conferimento aziendale, Diritto e pratica tributaria n. 3/2018).

Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi

Altri articoli di Francesco Pedrotti

Altre pagine consultate