Il CGA per la Regione Siciliana stabilisce il primato dell’Autorità Marittima nella decisione sulle modalità di erogazione dei servizi tecnico-nautici
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana pronunciandosi con sentenza n. 429, pubblicata il 9 ottobre 2017, ha stabilito un importante principio nell’ambito della piena capacità decisionale dell’Autorità Marittima circa l’esclusività o meno dei servizi tecnico-nautici resi nei porti.
Nel decidere il Giudice amministrativo ben distingue tra gli obblighi di tutela della concorrenza e dell’accesso al mercato a parità di condizioni e le esigenze legate all’operatività dei servizi tecnico-nautici sottratti alla disciplina della fornitura di servizi in concorrenza tra più operatori.
I servizi tecnico-nautici per la loro natura sono erogati dal concessionario con le modalità stabilite avuto riguardo, anche e soprattutto, alle esigenze di sicurezza del traffico marittimo.
La normativa comunitaria ed in particolare l’art. 106 comma 2 del TFUE definisce l’ostacolo, in linea di diritto e di fatto, all’adempimento della missione affidata quale limite all’applicabilità della concorrenza in generale e, come ricorda il Giudice, tale limite derogatorio è ripreso dal Regolamento 2017/352.
In estrema sintesi la concorrenza ed libero accesso al mercato saranno sufficientemente garantiti dalla procedura competitiva ad evidenza pubblica, libera l’Autorità Marittima di decidere se i servizi tecnico-nautici debbano o meno essere forniti in via esclusiva dall’aggiudicatario.
L’Autorità Marittima consolida dunque il proprio ruolo di regolatore del servizio e delle modalità di erogazione dello stesso.