La legge 4/2013 compie dieci anni. Molte le cose fatte, molte le cose ancora da fare
Dieci anni fa veniva alla luce la Legge 4/2013, unico riferimento normativo in tema di professioni non organizzate in ordini o collegi, una vera e propria novità per il mercato del lavoro professionale. Fino ad allora, infatti, il legislatore si era occupato solamente delle professioni regolamentate attraverso l’istituzione di ordini, collegi e relativi albi.
Nel 2013, dunque, l’Italia fa un passo avanti, recepisce le direttive europee e approva finalmente una norma che definisce:
“le attività economiche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale” (escludendo le attività riservate per legge).
Nel definire queste attività economiche, la legge 4 sancisce un passaggio fondamentale per il mercato del lavoro italiano: le professioni ordinistiche non sono più le uniche legittimate ad operare nel mercato del lavoro. Di fatto il legislatore prende atto di quella che a livello fiscale era già una realtà affermata da tempo: l’esistenza di libere professioni non organizzate in ordini o collegi sviluppatesi nei decenni precedenti e ancor più negli ultimi anni. Stiamo parlando di counselor, interpreti, designer, tributaristi, amministratori di condominio, operatori shiatsu, mediatori, comunicatori, psicomotricisti, grafologi, cantanti lirici, ecc. Un numero complessivo di circa duecento libere professioni.
La legge 4 dunque non regolamenta le singole professioni (come invece accade per quelle ordinistiche), ma fornisce le indicazioni che consentono ai professionisti di presentarsi sul mercato secondo regole certe, trasparenti e condivise, a beneficio del consumatore finale.
L’interesse da tutelare infatti è quello della clientela la cui scelta del professionista deve poter essere libera, consapevole e informata. Libera, perché il cittadino deve poter scegliere tra professionisti iscritti a diverse associazioni (e non una sola come nel caso dell’ordine professionale), oppure non iscritti ad alcuna associazione (per l’esercizio non vige l’obbligo di iscrizione come invece nel caso delle professioni ordinistiche). Consapevole e informata, perché il professionista che si presenta sul mercato “contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge.”, dispone l’art. 1 c. 3. E qualora il professionista non lo facesse, il suo comportamento risulterebbe una pratica commerciale scorretta tra professionisti e consumatori (titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice).
Dopo le premesse fondamentali e stabiliti i confini di applicazione della norma, il legislatore si rivolge direttamente alle associazioni di professionisti (art. 2) per indicarne la natura, la funzione e gli scopi, le responsabilità. Continua poi con le forme aggregative (art. 3), le forme di pubblicità delle associazioni (art. 4), i contenuti degli elementi informativi (art. 5), il sistema e validità di attestazione (artt. 7 e 8).
Sembra dunque esserci una grande spinta all’associazionismo nelle intenzioni del legislatore, anche verso forme di aggregazione a livello superiore: lo scopo è quello di affidare la clientela a professionisti non autoreferenziali e non isolati professionalmente. L’auspicio è quello di creare reti di professionisti che agiscano in sinergia nel rispetto delle regole del mercato e della clientela, promuovendo la qualità dell’attività professionale a garanzia del consumatore finale.
Le associazioni professionali come REICO, all’epoca già presenti sul mercato, accolsero la legge 4/2013 come una vera benedizione, perché finalmente venivano costituiti i presupposti, nella cornice legislativa, per legittimare la professione del Counselor, con prospettive concrete di riconoscimento e di qualificazione della professionalità.
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A tal fine in questo decennio, le associazioni di Counseling si sono adoperate per essere inserite nell’elenco del MISE nel rispetto dei requisiti richiesti, come indicato nell’art. 2 c. 7. E poi si sono lungamente impegnate nella elaborazione della norma tecnica UNI come disposto dall’art. 9.
Lungo questo percorso così impegnativo però abbiamo dovuto fare i conti anche con i numerosi tentativi di far naufragare la L. 4 da parte di detrattori e oppositori. Una parte considerevole del nostro Paese è infatti ancora radicata in una logica prevalentemente ordinistica.
Ecco perché oggi, dopo dieci anni, possiamo affermare che il lavoro che ci aspetta è ancora lungo. Perché è chiaro che il tema della legittimità della professione del Counselor non dipende solo da un atto legislativo, bensì deve fare i conti con una realtà complessa, culturale e politica, centrata sulla istituzione e mantenimento degli ordini professionali.
La L. 4/2013 è un buon punto di partenza, certamente non è perfetta e da sola non è sufficiente a far avanzare il nostro Paese verso un mercato del lavoro più equo, più libero e più concorrenziale.
Mentre l’Unione Europea considera le libere professioni uno dei pilastri del pluralismo e dell’indipendenza all’interno della società e ne riconosce il ruolo di pubblico interesse, in Italia invece a tutt’oggi le nostre professioni non hanno lo stesso diritto di accesso al mercato del lavoro di quelle ordinistiche, soprattutto nel pubblico.
Mentre la direzione dell’Europa è quella di aprire alla libera concorrenza il più possibile (sia all’interno degli Stati membri che all’interno dell’Unione) nell’interesse dei consumatori, della qualità del servizio e dell’economia tutta, la direzione dell’Italia è ancorata al sistema ordinistico che continua a proliferare e a irrigidire sempre di più un mercato del lavoro poco accessibile.
La strada che ci attende è ancora lunga e REICO vuole essere soggetto attivo e proattivo della evoluzione culturale e politica del nostro Paese, continuando a investire risorse ed energie per la promozione della professione del Counselor.
Si chiude, quindi, un decennio che è stato quello del riconoscimento del nostro mondo. Ora se ne apre un altro, che deve portare a una sempre maggiore valorizzazione dei professionisti "della legge 4". Siamo pronti a fare la nostra parte.
di Maria Cristina Falaschi, presidente REICO
Counselor, Facilitatrice e Trainer di Focusing, aiuto le persone a ritrovarsi: accogliersi riconoscersi e accettarsi. con gentilezza, empatia, rispetto e non-giudizio
1 annoAncora tante persone quando dico che faccio counseling mi chiedono chi? cosa?..c'è difficoltà a memorizzare la parola inglese, forse si potrebbe pensare di tradurla dal momento che oramai in Italia la professione si sta sempre più sviluppando e creare un costrutto più significativo che la identifichi
Progetto Ethos, trade mark for professional trainings. Integration of Counseling, Psychology, Philosophy, Ethics, Arts like Music, Writing, Pictures, Communication and Public Speaking, Sales and Marketing coaching.
1 annoIo c 'ero già!