La regolarità contributiva dell'OE
Tar Lazio, Roma, sez. III bis, 8 novembre 2018, n. 10800
"Al fine di verificare la regolarità contributiva rileva l’attestazione dell’Agenzia delle Entrate. Il Sistema AVCPASS è fisiologicamente destinato ad essere utilizzato solo nella fase di produzione delle dichiarazioni, e non riguarda le successive verifiche svolte dalla Stazione appaltante, che non è vincolata alle risultanze del sistema AVCPASS.
In ossequio ad un principio sostanzialistico in tema di possesso dei requisiti di partecipazione alle gare d’appalto, recentemente valorizzato, non può certo darsi prevalenza alle modalità meramente formali di verifica dei requisiti di partecipazione prescritti dalla lex specialis".
La ricorrente ha impugnato la Determina del Direttore generale con cui era comunicata la sua esclusione per irregolarità contributiva dalla procedura aperta per l’affidamento triennale dei servizi assicurativi, nonché il provvedimento di aggiudicazione e tutti gli atti presupposti.
Il Collegio, nel corso del procedimento, ha rilevato una discrasia tra quanto dimostrato in sede di gara dal ricorrente - in termini di regolarità delle certificazioni prodotte - e quanto invece risultante dal sistema AVC Pass.
In particolare, la ricorrente ha evidenziato che la presunta irregolarità si fondava unicamente sulla sola notifica delle cartelle di pagamento che, seppure avesse potuto rilevare ai fini della negatività della posizione del concorrente, non avrebbe potuto certamente comportare la sua esclusione automatica.
Il Collegio, infatti, ha affermato che “la cartella di pagamento (che, infatti, non è atto del titolare della pretesa tributaria, ma del soggetto incaricato della riscossione) costituisce solo uno strumento in cui viene enunciata una pregressa richiesta di natura sostanziale, cioè non possiede […] alcuna autonomia che consenta di impugnarla prescindendo dagli atti in cui l'obbligazione è stata enunciata (ex multis, Cass., SS.UU., 8 febbraio 2008, n. 3001), laddove è l’avviso di accertamento l’atto mediante il quale l’ente impositore notifica formalmente la pretesa tributaria al contribuente, a seguito di un’attività di controllo sostanziale”.
Pertanto, il Collegio ha precisato che solo l’avviso di accertamento costituisce il titolo esecutivo della pretesa tributaria, essendo l’unico atto formale attraverso il quale l’amministrazione finanziaria contesta al contribuente il mancato adempimento di una specifica obbligazione fiscale.
Ciò posto, per verificare la regolarità contributiva del concorrente “(…) rileva l’attestazione dell’Agenzia delle Entrate. Il Sistema AVCPASS è fisiologicamente destinato ad essere utilizzato solo nella fase di produzione delle dichiarazioni e non riguarda le successive verifiche svolte dalla Stazione appaltante, che non è vincolata alle risultanze del sistema AVCPASS. In ossequio ad un principio sostanzialistico in tema di possesso dei requisiti di partecipazione alle gare d’appalto, recentemente valorizzato, non può certo darsi prevalenza alle modalità meramente formali di verifica dei requisiti di partecipazione prescritti dalla lex specialis” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 28 luglio 2016, n. 3421).
A ciò si aggiunga che la stazione appaltante, per consentire alla ricorrente di provare la propria regolarità contributiva, aveva previsto l’ipotesi di procedure preordinate alla rettifica della propria posizione presso gli uffici competenti dell’Agenzia delle Entrate, che non erano adeguate né per quanto concerneva la tempistica – poiché troppo brevi per il numero e la dislocazione delle Agenzie interessate – e inoltre perché imponevano alla ricorrente un onere consistente nel fatto di un terzo e la cui risposta entro i termini richiesti non dipendeva dal ricorrente, bensì dalla sola Agenzia.
Ebbene, per tutti i suddetti motivi il Collegio ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, e ha proceduto all'annullamento degli atti impugnati.