Lavoratori distaccati e obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
Prima di entrare nel merito degli obblighi, vediamo insieme la normativa giuslavoristica in merito a questa tipologia di contratto:
"D.Lgs. n. 276/2003 Art. 30 (Distacco).
1. L’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa."
In questa tipologia contrattuale, si individuano due soggetti:
Datore di lavoro distaccante: è il titolare del contratto con il lavoratore e ne è responsabile relativamente alla parte legata allo stipendio e a tutte le questioni amministrative e fiscali.
Datore di lavoro distaccatario: è il soggetto presso cui viene distaccato il lavoratore e del quale questo diventerà funzionalmente subordinato.
La suddivisione degli obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, è riportata all'interno dell'articolo 3 comma 6:
"6. Nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato."
Si evince che sul distaccatario, ovvero l'azienda presso la quale materialmente il lavoratore svolgerà la sua mansione, gravano tutti gli obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, compresa la formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, DPI. Se la mansione svolta dal lavoratore distaccato, non rientra tra quelle vino ad ora analizzate, si dovrà anche procedere ad aggiornare la valutazione dei rischi e il documento, quest'ultimo entro 30 giorni dall'inizio dell'attività del lavoratore distaccato. La scelta di usare la dicitura "fatto salvo", invece che "tranne", determina che anche riguardo obblighi destinati al distaccante, il distaccatario ne rimane obbligato in solido.
All'interno dell'Interpello 8/2016 del 12/05/2016, la Commissione ribadisce che:
"In caso di distacco dei lavoratori gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul beneficiario della prestazione (distaccatario). Sulla base della normativa indicata in premessa, sul primo grava l’obbligo di “informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”. Al secondo (distaccatario) spetta invece l’onere, a norma del medesimo articolo, di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusa, quindi, la sorveglianza sanitaria."
Veniamo ora ad analizzare gli obblighi del distaccatario:
"informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato"
Detto che i termini utilizzati non sono riconducibili ad articoli del D.Lgs. 81/2008 in maniera inequivocabile, possiamo considerare che, ricadano ANCHE sul datore di lavoro distaccante questi obblighi:
"Articolo 36 - Informazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta;
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo."
"Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I."
Ne deriva che il datore di lavoro distaccante deve:
1) definire a livello contrattuale la mansione alla quale il lavoratore distaccato verrà adibito;
2) ricevere eventuali informazioni inerenti i rischi tipici di quella mansione;
3) verificare se il lavoratore, all'interno del suo percorso di formazione (generale e specifica) e di informazione ha già ricevuto tutte le indicazioni esaustive, relativamente ai rischi tipici della mansione che andrà a svolgere. Questo si realizza, in particolare, quando il òlavoratore distaccatao va a svolgere, presso il distaccatario, la stessa medesima mansione che già svolgeva presso il distaccante;
4) erogare la formazione e informazione mancante.
Il distaccatario, invece, dovrà adottare tutti gli adempimenti previsti per un qualsiasi altro lavoratore:
a. informazione articolo 36;
b. eventuale integrazione della formazione specifica art. 37;
c. visita medica;
ecc.
ottima disamina che condivido, per la mia esperienza nel 90% dei casi, ad essere ottimisti , il DdL distaccante non fa niente